Antiriciclaggio Il Mef chiarisce il criterio per la fattispecie qualificata

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Antiriciclaggio Il Mef chiarisce il criterio per la fattispecie qualificata

Con la circolare DT54071 del 6 luglio 2017, il Mef fornisce le istruzioni operative sull'applicazione e calcolo del nuovo regime sanzionatorio dell'antiriciclaggio, alla luce del dlgs 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017, agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni.

Intanto la GdF, con circolare n. 210557 del 7 luglio 2017, sempre in tema di antiriciclaggio fornisce le prime direttive operative alle proprie sedi.

Omessa segnalazione di operazione sospetta, la condotta materiale tipica

In merito all'omessa segnalazione, nella circolare Mef i criteri da adottare al fine del riscontro della sussistenza dei parametri legislativi che caratterizzano la violazione “qualificata” (ex art. 58, comma 2 dlgs 231/2007), rispetto alla fattispecie “base”: presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” della condotta che dà luogo alla violazione.

La fattispecie di base è punita con sanzione pecuniaria nella misura di € 3.000; la sanzione per la fattispecie qualificata spazia tra un minimo e un massimo edittali (da 30.000 euro a € 300.000 euro).

Si specifica che per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa l’Autorità verbalizzante, nel qualificare la fattispecie quale violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, è altresì tenuta, nel formulare la contestazione, ad individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore sia sussumibile il fatto concreto, mediante un puntuale e circostanziato riscontro circa la eventuale sussistenza, in particolare, delle circostanze di fatto corrispondenti ai parametri stabiliti al comma 2, ai fini della configurabilità della fattispecie di violazione “qualificata”.

Resta in ogni caso ferma la potestà dell’amministrazione irrogante di procedere ad una motivata riqualificazione del fatto (in melius o in peius), sulla base degli elementi in suo possesso o acquisiti nel corso dell’istruttoria.

L’individuazione della fattispecie tipica, ricorrente nel caso concreto, risulta essenziale anche con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella legislativa in oggetto, nonché, più in generale, con riferimento alle “violazioni commesse anteriormente” a tale data (ivi comprese quelle contestate successivamente), al fine di individuare il regime sanzionatorio applicabile in concreto dall’amministrazione procedente anche avuto riguardo al principio c.d. del favor rei.

Diritto transitorio Abolitio criminis e favor rei

La disciplina innovata prevede il meccanismo dell'abolitio criminis e il favor rei.

L'abolitio criminis

Nessuno può essere sanzionato per una condotta che, pur essendo illecita in base alle disposizioni in vigore al momento del fatto, non è più prevista come tale dalla legge in vigore al momento della irrogazione della sanzione.

Pertanto, si legge nel documento, occorre verificare, caso per caso, se la condotta contestata come illecita, sulla base del dlgs. n. 231/2007, ante novella, risulti non più sanzionata dal testo novellato.

Se così fosse, l’ufficio competente all’irrogazione della sanzione dovrà emanare un provvedimento di archiviazione, in quanto il fatto non è più previsto come violazione amministrativa dalle disposizioni in vigore.

L’istituto del favor rei

Per la sua applicazione, nel caso di successione di differenti disposizioni sanzionatorie, è necessario che una medesima condotta sia prevista come illecita e sia sanzionata sia dalla legge in vigore al momento del fatto, sia dalle successive, ma con regime sanzionatorio differente.

E’ necessario, inoltre, che almeno una delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo preveda una sanzione di natura amministrativa, la quale prevarrà rispetto a quella di natura penale eventualmente stabilita dalle altre norme: ciò sia nel caso in cui la sanzione penale sia prevista dalla disciplina vigente al momento del fatto, sia nel caso in cui sia prevista da disposizioni successive.

Per l’individuazione della “legge più favorevole” ai fini della determinazione della sanzione da applicare, si procede ad esito di un esercizio di simulazione di applicazione alternativa dei due regimi sanzionatori (previgente e attuale), con irrogazione della minore tra le due sanzioni determinate.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 6 luglio 2017 - Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili - Pergolari

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