Apprendisti poco flessibili
Pubblicato il 02 marzo 2007
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Il ministero del Lavoro, con le risposte agli interpelli 13 e 14 del 1° marzo 2007, fornisce altri chiarimenti in merito all’apprendistato, affermando che è ammesso l’utile di cottimo se sganciato dal risultato produttivo e che non è lecito il passaggio dal vecchio apprendistato a quello professionalizzante. Nello specifico, la replica al primo interpello precisa che la previsione di un utile di cottimo in favore dell’apprendista, considerato dal Ccnl dell’industria metalmeccanica e installazione impianti e approvato il 19 gennaio 2006, non confligge con la disposizione dell’articolo 49 del Dlgs 276/2003 se il riconoscimento economico risulta sganciato dal risultato produttivo richiesto dal lavoratore ed é solamente una voce retributiva fissa. Mentre, nella risposta al secondo interpello citato, posto dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro della Regione Marche, si afferma che con la legge Biagi si è voluto colmare l’eventuale gap normativo che poteva precludere il ricorso all’apprendistato, dunque una volta che Regioni e Province hanno provveduto a regolamentare il regime dell’apprendistato professionalizzante tale tipologia trova applicazione esclusiva, con poche eccezioni, ed i lavoratori assunti con il vecchio contratto di apprendistato continuano il percorso formativo previsto dalla vecchia disciplina (dettata dalla legge 25/55) senza che sia possibile in corso di formazione il passaggio alla nuova dell’apprendistato professionalizzante.
- ItaliaOggi, p. 41 – Apprendisti, norme stabili – Cirioli
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