Automobilisti facilitati nei ricorsi contro le multe

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Con sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una automobilista contro la decisione del Giudice di Pace di Roma che aveva confermato alla donna la multa per il passaggio con il semaforo rosso, così come risultava dal verbale di contestazione redatto dal vigile. Poiché il giudice di primo grado aveva riconosciuto a tale verbale efficacia di piena prova, fino a querela di falso, non era stata ammessa, in senso contrario, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, la piena efficacia probatoria del verbale di contravvenzione viene meno in due ipotesi: “non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”. L'organo tenuto a giudicare nel merito, continuano i giudici di legittimità, in presenza di situazioni con ridotto margine di oggettività, derivante, nel caso esaminato, dalla rapidità dello svolgimento dei fatti, deve compiere tutte le verifiche necessarie ed utilizzare anche la testimonianza sollecitata dalla parte.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Verbale per semaforo rosso? Il testimone salva dalla multa

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