Bonus fiscali, commercialisti sulle criticità del nuovo decreto agevolazioni

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Bonus fiscali, commercialisti sulle criticità del nuovo decreto agevolazioni

Immediata la reazione dei dottori commercialisti all’indomani della pubblicazione ufficiale del Decreto legge n. 39/2024, cosiddetto Decreto agevolazioni fiscali, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 30 marzo 2024.

Con informativa del 2 aprile 2024 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), il Presidente de Nuccio ha informato dell’invio di una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti e al Viceministro Leo, per segnalare alcune rilevanti criticità relative al provvedimento in materia di bonus edilizi.

Per una disamina più approfondita del Decreto legge n. 39/2024 si invita a leggere anche il post: "Decreto agevolazioni fiscali in Gazzetta Ufficiale. Fine cessione e sconto per Superbonus".

Cndcec, lettera al Mef per risolvere le criticità

Nella missiva in allegato all'Informativa, i commercialisti osservano come il recente Decreto Legislativo n. 39, datato 29 marzo 2024, abbia portato importanti novità nel settore dei bonus edilizi, con particolare attenzione alla cessazione delle opzioni di cessione del credito e allo sconto immediato in fattura. Queste modifiche, sebbene escludano alcune eccezioni specificamente rivolte a individui interessati da catastrofi naturali, segnano un punto di svolta significativo rispetto alla normativa precedente.

Riconoscendo le motivazioni che hanno ispirato tali cambiamenti, principalmente mirate alla protezione dell'equilibrio finanziario pubblico, il Cndcec ritiene indispensabile sottolineare alcune criticità emerse dal suddetto provvedimento.

Tra queste, emerge l'articolo 2, che preclude l'uso della cosiddetta "remissione in bonis" per le comunicazioni dirette all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 4 aprile 2024, riguardanti l'esercizio delle suddette opzioni finanziarie. Inoltre, tale disposizione vieta esplicitamente la sostituzione delle comunicazioni inviate in questo lasso temporale, limitando così gravemente la flessibilità e l'accessibilità ai bonus per molti contribuenti, anche in caso di semplici errori commessi in buona fede.

Queste restrizioni non solo risultano eccessivamente punitive, creando un ostacolo significativo per coloro che avrebbero diritto a beneficiare delle agevolazioni, ma contrastano anche con il principio di tutela degli errori commessi senza dolo, introdotto oltre un decennio fa. Impedire la correzione di comunicazioni errate, specialmente in un periodo caratterizzato da condizioni di lavoro incerte e pressanti, rappresenta un rischio considerevole per i professionisti del settore.

Un'altra osservazione ha riguardato, inoltre, l'articolo 1, comma 5, del Dl n. 39/2024 che per la maggior parte degli interventi edilizi per i quali è stato presentato il titolo prima del 17 febbraio 2023, o per i quali tale titolo non sia necessario, aggiunge il requisito del pagamento documentato di spese, attraverso fatture, per lavori già realizzati. Ciò conduce ad un paradosso per cui progetti già iniziati, o persino completati, sulla base di una legittima aspettativa di poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, si trovano esclusi da tali benefici se le spese non sono state sostenute e documentate entro la data del 29 marzo 2024.

Alla luce di tali considerazioni, pur comprendendo le intenzioni del legislatore di limitare pratiche potenzialmente dannose per il bilancio pubblico, per i dottori commercialisti appare necessario considerare le conseguenze che tali misure comportano per i cittadini e le imprese che hanno intrapreso lavori edilizi in buona fede, rischiando ora di subire danni economici significativi e potenziali contenziosi.

Per tali ragioni, il Cndcec auspica che in fase di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 le criticità evidenziate possano trovare un’adeguata soluzione.

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