Catasto, il diniego è impugnabile

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L’atto di diniego alla variazione catastale è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. La sentenza di Cassazione 19379/2008 sancisce così la piena possibilità, per il contribuente, di emendare la denuncia di classamento presentata all’Agenzia del territorio e, in caso di rifiuto, di impugnare il diniego.

Oggi la rendita catastale non ha l’efficacia diretta di un’obbligazione fiscale, bensì quella indiretta, ai fini delle imposte sui redditi, su quelle del patrimonio immobiliare e dei trasferimenti immobiliari. La prova di ciò sta nella considerazione che la rendita catastale non è oggetto di dichiarazione annuale e non esaurisce l’efficacia con riguardo ad una singola annualità d’imposta. Se, quindi, ha un’efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata dev’essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, rettifica o correzione.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 53 – Catasto, il diniego è impugnabile - Paladino

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