Cndcec. Crisi d’impresa, pronti gli indici per far scattare l’allerta

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Cndcec. Crisi d’impresa, pronti gli indici per far scattare l’allerta

Per tentare di arginare la situazione di difficoltà di moltissime piccole e medie imprese, il Cndcec ha elaborato una serie di indici di allerta in grado di far “ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che è stato delegato dal legislatore a tale compito proprio per evitare il rischio di una strage di piccole e medie imprese, ha scelto di adottare una linea di estrema prudenza, preferendo “privilegiare modelli che minimizzassero il numero i falsi positivi, ammettendo quindi la possibilità di un maggior numero di falsi negativi”.

Crisi d’impresa, il compito del Cndcec

E’ stato l’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa, in vigore dal 16 marzo, ad assegnare al Consiglio nazionale il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell’allerta, introdotto nel nostro ordinamento con la legge delega (L. n. 155/2017).

Proprio per questo motivo è demandato al Cndcec di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni analogia di attività economica prevista dall’Istat, i suddetti indici che, se valutati attentamente, possono far presumere una situazione di crisi.

Tali specifici indici vengono elaborati con riferimento:

  • alle start up innovative;

  • alle PMI innovative;

  • alle società in liquidazione;

  • alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli indici elaborati devono essere approvati con decreto del MiSE. Essi costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a far sussistere uno stato di crisi ai sensi dell’articolo 14 del Codice della crisi d’impresa.

Il documento in bozza del Cndcec, pertanto, si articola in due parti:

  1. nella prima parte, che è sottoposta all’approvazione del MiSE, vengono riportati gli indici elaborati dallo stesso Consiglio nazionale;

  2. nella seconda parte, che non è sottoposta ad approvazione ministeriale, vengono fornite indicazioni operative per il loro calcolo ed il loro utilizzo ai fini dell’individuazione dei fondati indizi di crisi che l’organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo (art. 14, Ccii).

Crisi d’impresa, costruzione degli indici

Gli indici, che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato, devono essere valutati unitariamente in modo da far ragionevolmente presumere lo stato di crisi.

Il Cndcec si è basato su un campione di aziende che hanno manifestato già elementi di insolvenza e non di crisi, proprio al fine di individuare un sistema di allerta in grado di condurre ad un numero di segnalazioni in linea con le probabilità di default storicamente accertate.

Gli indici sono definiti come strumenti per evitare gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività”.

Per la costruzione dei suddetti indici si fa rinvio all’articolo 13 del Codice della crisi d'impresa, che definisce un sistema gerarchico di indicatori al vertice del quale c'è la rilevazione di un patrimonio netto negativo.

In presenza, quindi, di questo evento, e in mancanza di una ricapitalizzazione, si può ragionevolmente presumere lo stato di crisi.

Nei casi in cui il patrimonio non si è azzerato va verificato anche se l'indice Dscr (Debt service coverage ratio) sia inferiore a uno, situazione che si verifica, in pratica, quando l'azienda non è in grado di produrre, nei successivi sei mesi, redditi sufficienti a coprire i debiti che presumibilmente si dovranno affrontare nello stesso periodo.

Quando, invece, il Dscr non è disponibile o non è ritenuto sufficientemente affidabile, si adottano gli altri cinque indici elaborati dal Cndcec, con soglie diverse a seconda dei settori di attività, che fanno riferimento alla sostenibilità degli oneri finanziari, all'adeguatezza patrimoniale, al ritorno liquido dell'attivo, alla liquidità e all'indebitamento previdenziale e tributario.

Crisi d’impresa, tipologia di indici elaborati dal Cndcec 

Nella bozza di documento del Cndcec si legge che gli indici di allerta della crisi, richiesti dal secondo comma dell'art. 13 Ccii, sono secondari rispetto al sistema generale dei controlli, degli assetti organizzativi e della verifica della permanenza della continuità aziendale.

Il Cndcec ha elaborato due tipologie di indici, definiti quali indicatori segnaletici della crisi.

Nel primo tipo rientrano due indici che sono gli stessi già identificati dal legislatore nel corpo del primo comma dell'art. 13 Ccii e tradotti dal Cndcec:

  • nel patrimonio netto negativo;

  • nel debt service coverage ratio (Dscr).

Nel secondo tipo sono ricompresi 5 indici identificati come indici di settore significativi per tutte le imprese e che, se superati tutti insieme, possono rappresentare sintomo di ragionevole presunzione di stato di crisi. Si tratta dei seguenti indici:

  • Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra oneri finanziari e fatturato;

  • Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

  • Indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

  • Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

  • Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo.

Crisi d’impresa, metodologia di costruzione degli indici di allerta

Il Codice d’impresa individua due condizioni per la costruzione degli indici.

La prima è che sia possibile desumere dalle risultanze degli indici elaborati una valutazione unitaria circa la sussistenza di un indizio di crisi, per cui occorre lo sviluppo di un percorso logico di indici che - anche articolato in varie fasi - porti a una valutazione finale unitaria indicativa della crisi.

La seconda condizione è che gli indici elaborati dal Cndcec contengano almeno quelli previsti dal legislatore al comma 1, dell'art. 13 Ccii, ossia indici che esprimano “la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare” e “l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

A tal proposito, quindi, il Cndcec ha ritenuto che la delega ad esso conferita contenga l'elaborazione di:

  • una proposta di un gruppo di indici;
  • una proposta di un iter logico di lettura degli indici che ne renda possibile una valutazione unitaria;
  • uno sviluppo di supporto metodologico che chiarisca e renda quindi omogeneo il calcolo degli indici, partendo dalla valutazione dell'andamento aziendale.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 5 agosto 2019 - Crisi d'impresa. Esegesi di Assonime sul nuovo Codice – A. Lupoi

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