Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU): obblighi formativi

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Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU): obblighi formativi

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti informa circa gli obblighi formativi necessari per il professionista che intende effettuare l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice (CTU). Ne tratta nel Pronto Ordini n. 123 del 6 ottobre 2023.

In materia, con il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 sono state dettate le regole per l’iscrizione all’Albo dei consulenti d’ufficio dei tribunali che concernono i requisiti richiesti, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Albo dei consulenti tecnici: cosa prevede

Nello specifico, il provvedimento del Ministero della Giustizia dispone che nell'albo sono indicati, per ciascun CTU:

a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

b) il titolo di studio conseguito;

c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio in cui è eventualmente inserito;

d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Per i requisiti richiesti si consiglia la lettura dell’articolo “Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU): nuove regole per l'iscrizione all'albo”.

CTU: formazione

Per quanto interessa questo contributo, va detto che possono essere iscritti nell’albo coloro che “sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti”; inoltre, si specifica che “gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4/2013 alla quale è iscritto l'aspirante”.

Di formazione parla anche articolo 5 del decreto 109/2023 riguardante le domande di iscrizione: tra le informazioni da fornire è presente anche l’indicazione circa:

  • gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
  • la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti.
Da quanto detto – afferma il Cndcec nel PO n. 123/2023 – non emerge che siano necessari, ai fini dell’iscrizione in parola, nuovi ed ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall’ordinamento professionale.

Solo in via eventuale, si prevede lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico.

Anche con riferimento ai soggetti formatori, il Dm 109/2023 non dispone regole circa coloro che possono effettuare la formazione necessaria.

Va ricordato che vige la libertà degli iscritti di scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività formative da svolgere; tuttavia, specifica il Cndcec, solo gli eventi formativi previamente accreditati dal Consiglio Nazionale, ovvero quelli indicati alla lettera p) della tabella di cui all'art. 16 del Regolamento FPC consentiranno di assolvere l'obbligo formativo posto a carico degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

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