Controlli Consob sulle società di investimento comunitarie

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Controlli Consob sulle società di investimento comunitarie

La Consob può esercitare controlli su una società di investimento comunitaria che abbia una succursale in Italia, applicando alla stessa, in caso di riscontrate irregolarità, anche sanzioni amministrative?

E’ questo il quesito sottoposto alla Corte di cassazione nell’ambito di una vicenda in cui la Corte d'Appello aveva confermato una delibera Consob con cui era stata irrogata, all’amministratore di un’impresa di investimento comunitaria, una sanzione pecuniaria per violazione degli articoli 31 comma 1 D. Lgs. n. 58/1998 e 78 del Regolamento Consob n. 16190/2007.

La sanzione era scaturita a seguito di un'ispezione da cui era emerso che la succursale italiana dell’impresa in oggetto si era avvalsa, per lo svolgimento dell'attività di promozione fuori sede dei propri servizi di investimento, di soggetti non iscritti all'albo dei promotori ovvero di promotori per i quali la stessa non era l'intermediario mandante.

Decisione della Cassazione

Coordinando le disposizioni in materia, la Cassazione – sentenza n. 70 del 4 gennaio 2018 – ha riconosciuto che la Consob era ed è senz'altro abilitata a svolgere controlli sulla succursale italiana della società per verificare il rispetto degli obblighi fissati dagli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

E risposta positiva è stata data anche al quesito circa la possibilità che le condotte contestate potessero essere oggetto di controlli e sanzioni da parte della Consob senza violare le prescrizioni della Direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID).

Questo alla luce dell'articolo 38 della premessa della citata MIFID ove si puntualizza che "le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva".

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