Dividendi leggeri anche in Svizzera

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Dal prossimo 1° luglio sarà operativo l'accordo tra Europa e Svizzera sulle esenzioni alle collegate. Se la società di uno Stato Ue detiene almeno il 25% del capitale di una società figlia svizzera, per un minimo di due anni, ed entrambe le società sono soggette all'imposta diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni, non è applicabile alcuna ritenuta alla fonte dei dividendi. A prevederlo è l'articolo 15, comma 1 dell'accordo sulla fiscalità tra l'Unione europea e la Svizzera, pubblicato in GUCE serie L n. 385 del 29.12.2004. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede, sempre in tema di esenzione da ritenuta alla fonte su interessi e royalties, il recepimento del corpus fondamentale della direttiva 2003/49. Soprattutto, è stata espressamente trasposta l'applicabilità di questa disposizione anche alle stabili organizzazioni.

 

Quanto allo scambio di informazioni, l'accordo lo disciplina all'articolo 10 con riguardo ai comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma delle legislazioni dello Stato interpellato o alle violazioni analoghe per i redditi contemplati dall'accordo stesso.

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