Fatturazione elettronica: verso l’obbligo tra i privati

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Fatturazione elettronica: verso l’obbligo tra i privati

Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e la conservazione

 

La fatturazione elettronica fa riferimento ad un sistema digitale che prevede l’emissione, la trasmissione e la conservazione del documento rilevante ai fini Iva.

Tale sistema di fatturazione raggiunge in Italia la piena operatività inizialmente con l’obbligo di fatturare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Dallo scorso anno (2017) è stata prevista la facoltà di utilizzare la fattura elettronica tra privati e l’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti Iva, con l’esclusione di alcune categorie,a partire dal 1° gennaio 2019

L'utilizzo della fatturazione elettronica generalizzata è stato di recente autorizzato dall’Europa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 aprile 2018, della Decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018. In particolare l’Italia  è stata autorizzata a introdurre la “misura speciale di deroga” agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell’Iva. In tal modo ricevono “copertura europea” le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018, che stabiliscono, come detto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica generalizzata

L’obbligo della fatturazione elettronica tra privati consiste in una evoluzione e un allargamento di quello già esistente verso la Pubblica Amministrazione. La misura ha, tra gli altri, lo scopo di aumentare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare in modo efficace l’evasione fiscale. Con tale ed altre motivazioni è stata inoltre chiesta la deroga all’Europa secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/Ce per l’applicazione della fattura elettronica generalizzata.    

Non verranno, dunque, modificate le modalità di trasmissione, che avverranno attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), il formato xml, nonché l’obbligo di conservazione sostitutiva.

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a fornire alcuni importanti chiarimenti sul tema con due documenti di prassi del 30 aprile 2018, un Provvedimento, e la Circolare n. 8. Il provvedimento si occupa delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, la circolare invece si concentra sulla cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, effettuando qualche cenno alle misure dettate in materia di contratti d’appalto, tema sul quale vi sarà un ulteriore documento di prassi.

Nel presente approfondimento si effettuerà una disamina delle principali caratteristiche della fatturazione elettronica alla luce delle novità che entreranno in vigore dal prossimo anno (2019), con delle anticipazioni “operative” in vigore già partire da luglio 2018. Si affronteranno anche gli ultimi chiarimenti in materia, forniti dall’Amministrazione Finanziaria.

 

La fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento digitale, introdotto con la Legge Finanziaria 2008, il cui scopo è quello di prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato per gestire in maniera elettronica il sistema di fatturazione e di controllo fiscale.

Tale documento viene trasmesso dal mittente, appunto in formato digitale, e conservato nello stesso formato dal ricevente.

Come per il documento tradizionale, vi è un soggetto fornitore (di un bene o servizio) che emette il documento, e il destinatario del bene o servizio (acquirente) che riceve il documento trasmesso.

 

Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), ovvero un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti dalla legge.

 

Dal punto di vista del contenuto, le fatture elettroniche non differiscono dalla fattura tradizionale e dal punto di vista formale, la fattura elettronica ha lo stesso valore legale della fattura cartacea.

 

La fatturazione elettronica presenta diversi vantaggi, tra i quali si annovera sicuramente l’automazione e l’integrazione dei processi tra le parti che la utilizzano, determinando una riduzione e ottimizzazione dei costi (non vi è ad esempio la registrazione manuale, quindi si riduce il numero degli errori e degli smarrimenti), una riduzione del rischio di falsificazione e duplicazione e la riduzione degli errori nei pagamenti e dei tempi di pagamento.

 

Chi emette, ma anche chi riceve la fattura elettronica (a condizione che questa sia elaborabile dai sistemi informatici), è agevolato nella “lavorazione” del documento (dematerializzazione dei processi) punto quest’ultimo che rileverà in modo particolare dal momento in cui sarà obbligatoria la fatturazione elettronica generalizzata ovvero B2B e B2C.

Va anche sottolineato in quanto fattore di non poco conto, il contributo che la fatturazione elettronica apporta in termini di riduzione dell’evasione fiscale con i relativi vantaggi (risparmi derivanti da un incremento dell’efficienza dei controlli) per la comunità. Infine, non si devono dimenticare le agevolazioni e semplificazioni fiscali previste in conseguenza del suo utilizzo.

 

Fattura elettronica verso la P.A.

La fatturazione elettronica è, come ormai noto, da qualche anno obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione, quindi verso Ministeri, Agenzie, Enti, e anche tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il sistema di fatturazione elettronica verso la PA coinvolge:

  • il fornitore o il suo intermediario;
  • il Sistema di Interscambio (SDI);
  • la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.

 

L’amministrazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri, il codice è denominato codice ufficio per la fatturazione elettronica.

Il codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme alla Partita Iva, all’indirizzo, alla data del documento e a tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali.

Dopo averla compilata elettronicamente, il documento deve essere firmato digitalmente dal soggetto emittente, a garanzia sull'origine di emissione della fattura elettronica.

La fattura firmata transiterà nel Sistema di Interscambio, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA.

Il Sistema deve essere considerato come uno snodo tra gli attori coinvolti nella fatturazione elettronica e ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e che i dati inseriti siano completi.

Effettuati i controlli, grazie al codice univoco che ricordiamo deve essere riportato sulla fattura, il sistema provvede a inviarla alla Pubblica Amministrazione destinataria che, dopo le necessarie verifiche, può procedere al pagamento.

 

La fattura elettronica ha lo stesso valore legale di quella cartacea, ma si differenzia da questa per il formato, il quale deve rispettare alcuni requisiti richiesti per poter essere accettata dal Sistema di Interscambio.

Inoltre, con l’utilizzo della firma digitale e la tracciatura del flusso delle fatture, la fattura elettronica garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto.

Operativamente per poter compilare, firmare, trasmettere e conservare le fatture nel nuovo formato elettronico, i fornitori delle PA devono dotarsi degli strumenti tecnologici necessari, si cita ad esempio la firma digitale o il nuovo sistema pubblico di identità digitale SPID, che permette di accedere a tutti i servizi on line dell’amministrazione pubblica.

Gli operatori economici ovvero tutti i soggetti passivi Iva, possono inoltre:

  • adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche, oppure;
  • rivolgersi ad intermediari, ovvero soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione a norma della fattura elettronica.

 

 

NB! - Le PA possono servirsi degli intermediari per la ricezione del flusso elettronico e per la conservazione a norma.

 

Relativamente al sistema della conservazione, questo serve a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) definisce le modalità operative per realizzare l’attività di conservazione e, quindi, i modelli organizzativi, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti.

 

Il sistema di interscambio (SDI)

Per ottemperare all’obbligo di fatturazione elettronica è stato realizzato dall’Agenzia delle Entrate il cosiddetto Sistema di Interscambio (SDI).

Le funzioni del sistema SDI sono quelle di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fatturaPA (in formato XLM, l’unico accettato per Legge);
  • effettuare tutti i controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare, le fatture ricevute (in formato XML) agli enti pubblici, destinatari delle fatture.

 

NB! - La FatturaPA è la sola tipologia di fattura elettronica accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

 

Vi sono tre tipi di file che possono essere gestiti dal sistema (SDI), questi sono:

  • file fattura PA, in formato XML, firmato digitalmente dall’emittente della fattura per la Pubblica Amministrazione. Il file fattura PA può comprendere una sola fattura o un lotto di fatture;
  • file archivio, in formato .zip, e può contenere uno o più file fattura PA (non deve essere firmato il file archivio, ma devono essere firmati tutti i file “Fattura PA” all’interno);
  • file messaggio inviati dal sistema SDI (in formato XML),

 

Il file messaggio può, ad esempio, contenere:

  • una notifica di scarto (il file trasmesso non ha superato i controlli previsti);
  • una ricevuta di consegna (per confermare l’avvenuta consegna della fattura al destinatario);
  • una notifica di mancata consegna (si segnala l’impossibilità di recapitare il file al destinatario);
  • una notifica di esito (nel caso in cui il destinatario ha accettato il file);
  • una notifica di scarto esito committente (se il destinatario della fattura non accetta il file e il sistema lo comunica al trasmittente del documento);
  • una notifica di decorrenza dei termini;
  • una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.

 

NB! - Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file (Fattura o Archivio) dei controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario

 

Evoluzione della fatturazione elettronica 

Di recente diversi sono stati gli interventi in materia di Iva in particolare per il contrasto all’evasione fiscale.

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto diverse disposizioni che riguardano l’imposta sul valore aggiunto, e tra gli interventi principali vi è quello relativo all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

 

Con le nuove modifiche la fattura elettronica diverrà uno strumento obbligatorio anche nei rapporti tra “privati” (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Va segnalato che già dal 1° gennaio 2017 vi è la facoltatività della fatturazione elettronica tra privati, che si caratterizza come per la P.A. oltre che per il suo formato digitale, per l’apposizione della firma digitale del mittente e di una marca temporale.

 

NB! - Anche le fatture elettroniche tra privati, ai fini della loro validità, devono comunque essere trasmesse e conservate in formato digitale.

 

La fatturazione elettronica tra privati fa riferimento agli standard definiti dall’Agenzia delle Entrate, che prevedono semplici passaggi:

  • formazione della fattura (un file in formato XML);
  • trasmissione e ricezione della fattura (tramite SDI – il Sistema di Interscambio);
  • conservazione digitale della fattura.

 

Gli operatori economici per la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI possono avvalersi di intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

 

Per la fatturazione tra privati sarà, inoltre, necessario utilizzare il Codice Destinatario di 7 caratteri che potrà essere reperito sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il codice potrà essere richiesto solo dai quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche.

Per i soggetti che invece intendano ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l’uso del codice destinatario standard ‘0000000’ ma deve essere indicata la casella PEC di ricezione in fattura nel campo Pec-Destinatario.

 

Fatturazione elettronica: obbligo esteso anche ai privati

Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, previsto per il 1° gennaio 2019, verrà meno l’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture attive e passive (Spesometro).

Il motivo risiede nel fatto che la veicolazione di tutte le fatture tramite il Sistema di Interscambio e l’utilizzo di un formato strutturato xml (entrambi già utilizzati per le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) permette all’Amministrazione finanziaria di avere a disposizione, in tempo reale, i dati delle operazioni rilevanti a fini Iva.

 

Non dovrebbe invece essere abolita la comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. 78/2010.

 

La progressiva introduzione dell’obbligo vedrà inizialmente interessati, già dal prossimo 1° luglio 2018, gli operatori che intervengono nella filiera commerciale dei carburanti, oltre che nella filiera degli appalti pubblici, investendo direttamente le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un contratto di appalti pubblici.

Dal 1° settembre 2018, invece, prenderà il via l’obbligo di fattura elettronica per le operazioni emesse nell’ambito del tax free shopping ai sensi dell’articolo 38- quater del D.P.R. 633/1972.

 

Disposizioni previste in merito alla fatturazione elettronica:

  • 1° luglio 2018 - emissione della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio per motori, e per le prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici;
  • Settembre 2018 - emissione della fattura elettronica obbligatoria nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping (ai sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016);
  • 1° gennaio 2019 - emissione della fattura elettronica obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

 

L’obbligo di fatturazione vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C) e la Legge di Bilancio prevede che le stesse saranno messe a disposizione degli utenti dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento dell’acquisto, l’esercente dovrà mettere a disposizione dell’acquirente (consumatore finale) una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, è salva la facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura.

A tale scopo si dovranno individuare le modalità per acquisire l’indirizzo email del consumatore e, prevedere una memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere una copia del documento.

 

NB! - La fattura si considererà non emessa in caso di mancato utilizzo di SDI e del formato strutturato, con sanzioni irrogate anche nei confronti del cliente che abbia utilizzato in detrazione l’Iva addebitatagli.

 

Esclusioni soggettive dall’obbligo

Le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica (fatturazione elettronica tra privati), non si applicano ai soggetti passivi che applicano il c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, e il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190 del 23 dicembre 2014.

 

Altre conseguenze della fatturazione elettronica

L’emissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio non rappresenta l’unica novità e a corollario del predetto obbligo vengono previste:

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

 

E’ previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti in contabilità semplificata, un programma di assistenza online basato sui dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi.

Tale programma garantirà ai contribuenti la messa a disposizione degli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva, della dichiarazione annuale Iva e dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati, nonché le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare.

 

Relativamente agli appalti pubblici, si evidenzia come a decorrere dal 31 marzo 2015, i fornitori di tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese, la manovra del 2018 ha esteso tale obbligo a tutta la filiera di imprese che partecipano all’appalto, ricomprendendo quindi le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti.

 

NB! - Le fatture elettroniche emesse da tali soggetti (subappaltatori e subcontraenti) dovranno riportare gli stessi codici Cup e Cig presenti nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'Amministrazione pubblica.

 

Operazioni transfrontaliere

La fattura elettronica sarà obbligatoria per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Per le operazioni transfrontaliere, (attive e passive), occorrerà procedere alla comunicazione dei dati delle stesse, con la previsione di sanzioni in caso di mancato adempimento.

I soggetti passivi cedenti o prestatori, ovvero i soggetti passivi cessionari o committenti, residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali, rispettivamente, effettuate nei confronti di, ovvero effettuate da controparti non stabilite o residenti nel territorio dello Stato salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni transfrontaliere dovrà essere trasmesso una comunicazione telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento ricevuto.

 

Profili sanzionatori

Anche le sanzioni sono al centro dell’attenzione del legislatore con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B.

Con riguardo ai soggetti che emettono le fatture, le stesse si considerano non emesse se non in formato strutturato e non trasmesse tramite Sistema di Interscambio.

All’emittente saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6 del D.lgs 471/1997 per le violazioni relative agli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva, con la previsione di una sanzione che va dal 90 al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

 

Allo stesso modo è prevista una sanzione anche per i clienti destinatari di fatture non elettroniche che utilizzino in detrazione l’Iva addebitatagli.

 

I cessionari o committenti infatti, per detrarre l’Iva senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, sono obbligati ad adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio dall’articolo 6, comma 8 del D.lgs 471/1997, regolarizzando l’irregolare fatturazione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250.

 

Omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Con l’introduzione della comunicazione per le operazioni transfrontaliere, il comma 915 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2018 prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione del nuovo adempimento, in particolare è prevista:

  • la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
  • la riduzione della sanzione alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

E’ esclusa l’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico (articolo 12 del D.lgs n. 472/1997).

 

Conservazione delle fatture elettroniche

Gli obblighi di conservazione, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. 

In particolare il nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.lgs 127/2015, aggiunto dalla Legge di Bilancio 2018, recepisce e riproduce l’analoga disposizione già contenuta in materia di spesometro all’articolo 21 del D.L. 78/2010.

La conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate vale tuttavia ad attribuire una esclusiva valenza tributaria, e non anche civilistica, per le fatture e i documenti veicolati tramite SDI.

 

Gli obblighi di conservazione richiamati dal nuovo comma 6-bis, e che si intendono soddisfatti attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio, sono infatti quelli dettati dall’articolo 3 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici.

In ogni caso previa sottoscrizione di un apposito atto di adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1 del decreto 127/2015, è possibile utilizzare i sistemi realizzati da Sogei per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

 

La conservazione elettronica dei documenti è l’unica modalità per gestire a norma e nel tempo tutti i documenti e i files informatici, ovvero i documenti analogici dematerializzati. Un non corretto rispetto dei principi normativi e tecnici relativamente alla conservazione, ha come conseguenza l’inutilizzo del documento informatico che può perdere la sua validità giuridica nei confronti di terzi in caso di contestazione commerciale, tutela giurisdizionale e in risposta a richieste delle autorità pubbliche.

UE: via libera alla fatturazione elettronica

Con la Legge di Bilancio 2018 il legislatore italiano, modificando il D.lgs 127/2015 (Trasmissione telematica delle operazioni Iva) e anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2018 fa espressamente riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata dall’Italia alla Commissione europea nel settembre 2017.

 

NBNello specifico era stata chiesta alla Commissione Europea una deroga (secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 2006/112/Ce) per poter introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti Iva tranne quello che applicano determinati regimi fiscali.

 

Con la decisione del Consiglio Ue 2018/593 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 aprile 2018, le disposizioni della Legge di Bilancio, relative all'introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, ricevono la copertura del diritto dell’Unione.

In particolare il Consiglio Ue autorizza l’Italia:

  • ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della sopra citata direttiva;
  • a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della ricordata franchigia per le piccole imprese.

 

Dal punto di vista temporale, l’autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, si potrà comunque chiedere una proroga della deroga, estendendo quindi l’efficacia temporale.

 

Semplificazione della gestione della fatturazione elettronica (Provvedimento del 30 aprile 2018)

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica occupandosi in particolare del processo di emissione e gestione della fattura.

Viene previsto il debutto di un’applicazione (App) che sarà in grado di leggere il QRCode generato da un apposito servizio web, che servirà individuare ed acquisire  automaticamente i dati identificativi Iva del cessionario/committente.

Vengono messi a disposizione degli operatori economici alcuni servizi per la semplificazione degli adempimenti, tra cui un servizio di registrazione di un indirizzo telematico (ad esempio una Pec o un codice destinatario) al quale verranno recapitate le fatture elettroniche.

 

Le fatture che viaggeranno tramite Sdi potranno essere inviate alla piattaforma, anche attraverso intermediari, con Pec oppure utilizzando le procedure web e l’App.

In alternativa, dopo l’accredito allo Sdi le stesse fatture potranno essere trasmesse via “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp).

 

NB! - In caso di superamento dei controlli su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata (entro 5 giorni) una “ricevuta di consegna” del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa


Se la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, o ad un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati (di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura), chi emette la fattura potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario mettendo a disposizione il file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate.

 

Una simile procedura è prevista per il cessionario/committente Iva che non è nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp).

Le fatture si troveranno in una apposita sezione web riservata dell’Agenzia, e il cedente/prestatore dovrà comunicare al cessionario committente che la fattura è acquisibile nella suddetta sezione.

 

L’Agenzia prevede come in passato, la possibilità di conservare gratuitamente le fatture elettroniche ricevute attraverso il sistema di interscambio, con il servizio di conservazione elettronica (come previsto dal codice dell’Amministrazione digitale), inoltre sarà disponibile una nuova funzione di ricerca consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche da parte dell’utente o di un suo intermediario delegato.

 

La consultazione degli archivi informatici è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

 

Le fatture elettroniche sono consultabili e acquisibili solo dall’utente o da un suo intermediario delegato, e per eventuali controlli l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prima di effettuare la consultazione invierà una apposita comunicazione al contribuente.

 

Con riferimento alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il provvedimento chiarisce che gli operatori Iva residenti devono trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Il provvedimento chiarisce che tale comunicazione è facoltativa in tutti i casi in cui sia stata emessa una bolla doganale o sono state emesse/ricevute fatture elettroniche.

 

Cessione di benzina e gasolio per motori (Circolare 8/E)

Come già detto dal prossimo 1° luglio 2018, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” e con riferimento a tale novità la Circolare n. 8 del 30 aprile 2018 ha fornito importanti chiarimenti.

 

Principalmente tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2018 vi sarà l’obbligo della fatturazione elettronica esclusivamente per le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione.

Non sono coinvolti nella suddetta disposizione le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (si può comunque optare facoltativamente per la fatturazione elettronica).

 

NB! - Rimangono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfettario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

 

Per l’emissione delle fatture si dovranno utilizzare le regole ordinarie in particolare, nel caso specifico non è previsto l’indicazione di alcuni elementi come la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la “scheda carburante”.

I richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno obbligatoriamente essere riportati nelle fatture elettroniche, a meno che non vi siano delle esigenze gestionali, e in tal casoil loro posto nel file è nel campo “Mezzo di trasporto”

 

Viene chiarito che se sono effettuate più operazioni, da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di esse soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, l'intero documento dovrà essere in forma elettronica (è il caso ad esempio, del contribuente che oltre ad acquistare il carburante, faccia eseguire piccoli interventi di riparazione o effettui il lavaggio del veicolo).

 

Sarà emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, atto ad identificare il momento dello scambio tra le parti.

 

Detraibilità e deducibilità Iva

La Circolare dell’Agenzia precisa che la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo è subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili.

L’obbligo di tracciabilità trova applicazione anche in tutti i casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione, tuttavia tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre all’obbligo della fatturazione elettronica, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla disciplina Iva.

 

Se per esempio sono stati emessi dei buoni carburante o carte ricaricabili utilizzabili presso qualsiasi distributore, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono.

Nel caso in cui la carta consente l’acquisto presso soggetti diversi oppure l’acquisto di diversi beni o servizi, questa si qualificherà come un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica al momento del pagamento con strumenti tracciabili.

 

In materia considerando il fatto che in passato erano stati effettuati chiarimenti diversi che consentivano per il c.d. “buoni” utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso comportamento, per i buoni emessi e utilizzati fino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni attuali, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi non verranno applicate sanzioni.

 

 

Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 30 aprile 2018

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