Fuori dall'assegno i risarcimenti ipotetici

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Con sentenza n. 19064/2008, la Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio occorre fare riferimento ai guadagni effettivi dei coniugi, mentre è illegittimo considerare futuri ed ipotetici risarcimenti che potranno essere riconosciuti ad uno dei due ex coniugi. Nel caso esaminato dalla Corte, un uomo, condannato a versare un assegno mensile all'ex moglie, aveva avanzato ricorso in appello in quanto la donna avrebbe in futuro goduto di un indennizzo per le lesioni alla salute subite a seguito di un grave incidente. La Cassazione ha, così, confermato la decisione della Corte di Appello e rigettato l'istanza avanzata per le somme non ancora introitate dalla danneggiata.
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