Cumulo gratuito liberi professionisti

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Cumulo gratuito liberi professionisti

A decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione di anzianità, senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi.

La Legge di Stabilità 2017 ha, infatti, previsto l’estensione alle pensioni di anzianità dell’istituto del “cumulo gratuito”.

L’INPGI, con nota illustrativa del 12 dicembre 2016, ha chiarito che il campo di applicazione della norma si estende anche ai regimi previdenziali per i liberi professionisti per cui sono ricomprese anche la Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti.

A titolo meramente esemplificativo viene specificato che, nel caso in cui un lavoratore abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP, altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione, potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito.

Le singole quote di pensione saranno pagate unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione ed i vari enti interessati rimborsano allo stesso le quote di pensione pagate per loro conto.

L’INPGI suggerisce, comunque, di valutare bene gli effetti (costo/beneficio) della rinuncia alla ricongiunzione onerosa perché nel caso della ricongiunzione, la contribuzione viene accentrata in un unico ente, ottenendo così il massimo profitto dai primi anni di assicurazione: tali annualità sono computate nella pensione in base alle retribuzioni riferite agli ultimi anni di carriera, in genere più elevate.

L’accentramento in un unico ente consente, inoltre, di utilizzare i requisiti di accesso alla pensione vigenti in quel regime previdenziale, eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale come – suggerisce la nota - nel caso dei giornalisti iscritti all’INPGI che in base ai requisiti fissati dalla riforma recentemente varata dal Consiglio di Amministrazione, attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti, possono accedere al trattamento pensionistico con un requisito pari ad almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione collocati entro il 31 dicembre 2016, oppure a 62 anni di età con 38 anni di contributi nel 2017, 39 anni nel 2018 e, a regime, 40 anni dal 2019.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 dicembre 2016 - Sospensione adempimenti e versamento contributi INPGI – Schiavone

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