Gli agenti “vincolati” dal rogito

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Il fine di stimolare l’emersione di materia imponibile rimasta “inespressa” ha indotto il legislatore alla stesura, nella Legge Finanziaria per il 2007, di commi nei quali sono spiegate le fasi preparatorie del contratto di compravendita. In particolare, il comma 48 prevede l’indicazione nei rogiti non solo degli estremi identificativi del mediatore immobiliare e del suo compenso come percepito, ma pure del numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio. Il medesimo comma dispone, ancora, che in mancanza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è tenuto alla segnalazione di ciò all’Ufficio dell’agenzia delle Entrate di competenza. Il precedente comma 46 recita, infine, che gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a richiedere la registrazione delle “scritture private non autenticate di natura negoziale e stipulate a seguito della loro attività”, circostanza che li rende solidalmente responsabili per il pagamento delle relative imposte.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Immobili, l’Iva conquista più spazio – Ricca

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