Gli ultimi chiarimenti sulla fattura elettronica: applicazioni e opportunità

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Gli ultimi chiarimenti sulla fattura elettronica: applicazioni e opportunità

La data del 1° gennaio 2019, salvo ulteriori proroghe, segnerà come ormai noto l’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica nelle transazioni tra privati (B2B e B2C), determinando per gli operatori sicuramente una rivoluzione del sistema, con nuove regole, ma anche con semplificazioni a livello operativo.

E’ bene ricordare che l’obbligo della fatturazione elettronica è già operativo dal 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, e dal 31 marzo 2015 nei confronti dei restanti enti e organismi della Pubblica Amministrazione.

Lo scorso 1° luglio 2018 vi è stato l’avvio anticipato della fattura elettronica per due specifiche tipologie di operazioni, ovvero le cessioni di carburante e le prestazioni dei subappaltatori/subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.

Tuttavia, si deve segnalare che un recente decreto ministeriale (D.L. 79/2018) ha differito al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica esclusivamente per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Tra le conseguenze principali di tale rinvio, vi è che è ancora possibile continuare ad utilizzare la carta carburante fino a fine anno, nel rispetto però dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili.

Con riferimento alla fattura elettronica, si segnalano anche i recenti e necessari chiarimenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, che hanno riguardato in particolare anche gli appalti, la registrazione e conservazione delle fatture.

 

Sviluppo della fattura elettronica

A livello europeo, la Direttiva 2010/45/UE (nota come “Seconda Direttiva UE”) ha introdotto rilevanti modifiche alla Direttiva 2006/112/CE con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della fattura elettronica, in quanto strumento che può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere maggiormente competitive.

La Direttiva UE si è basata, inoltre, sul presupposto che gli obblighi che sottostanno alla fatturazione elettronica avrebbero dovuto essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione, in particolare si afferma che fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee e su quelle elettroniche dovrebbero equivalersi e dovrebbe essere, inoltre, garantita la parità di trattamento anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali, al fine di affermare che i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.

 

L’articolo 232 della Direttiva 2006/112/UE stabilisce, in particolare, che “il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario”, sancendo cosi il divieto, per gli Stati membri dell’UE, di imporre l’utilizzo del solo formato elettronico quale mezzo per documentare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva quando si è di fronte ad un soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione.

Da qui, si comprende la necessità che ha avuto l’Italia di richiedere una specifica autorizzazione per poter introdurre misure speciali di deroga ai citati articoli 218 e 232 della Direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta e di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

In particolare, a settembre 2017, l’Italia ha chiesto alla Commissione Europea la suddetta deroga, sottolineando che l’obbligo della fatturazione elettronica contribuirebbe ad aumentare la capacità dell’Amministrazione finanziaria a prevenire e contrastare efficacemente l’evasione e le frodi Iva, a incentivare l’adempimento spontaneo, a semplificare ulteriormente gli adempimenti, a rendere più efficiente la riscossione, nonché a modernizzare il settore produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

 

In data 16 aprile 2018 è arrivata la Decisione di esecuzione del Consiglio n. 2018/593, e le disposizioni previste dalla Legge 205/2017, con cui è stata prevista l’introduzione nell’ordinamento italiano dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, hanno ricevuto la “copertura” del diritto dell’unione europea, fino al 31 dicembre 2021.

Volendo riassumere le tappe di sviluppo del sistema della fatturazione elettronica in Italia, si possono individuare diverse fasi:

  • 6 giugno 2014 à parte l’obbligo della fatturazione elettronica con riferimento alle fatture emesse per qualunque tipologia di transazione nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale;
  • 31 marzo 2015 à l’obbligo viene esteso alle transazioni operate nei confronti di tutte le altre Amministrazioni pubbliche e, quindi, non solo di quelle incluse nell’elenco Istat, ma anche, tra le altre, di autorità indipendenti, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso il Coni;
  • 1° luglio 2018 à l’obbligo è stato ulteriormente esteso alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto pubblico (per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto con la pubblica amministrazione e coloro di cui egli si avvale) e alle cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per effetto del Decreto Legge 79 del 28 giugno 2018) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
  • 1° gennaio 2019 àl’obbligo sarà esteso (salvo altre proroghe) a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Sono escluse le operazioni dei contribuenti minimi o forfettari e delle operazioni effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

 

La fatturazione elettronica è ormai da diverso tempo sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito in diversi interventi i necessari chiarimenti per la sua applicazione e il suo avvio. Le regole tecniche per l’emissione della fattura elettronica sono state già fornite nel provvedimento del 30 aprile 2018, mentre i primi chiarimenti interpretativi (ambito soggettivo e oggettivo di applicazione) sono stati affidati alla Circolare n. 8 del 30 aprile 2018.

 

Di recente la stessa Agenzia è ritornata sull’argomento con la Circolare n. 13 del 2 luglio 2018, fornendo ulteriori e necessarie precisazioni relativamente a:

  • tipologie di carburanti interessati dalla fatturazione elettronica;
  • ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica;
  • termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio;
  • modalità di inoltro di una fattura scartata;
  • fatturazione elettronica e appalti;
  • modalità di registrazione e conservazione.

 

Cessione di carburanti

Relativamente ai carburanti, un primo obbligo di fatturazione elettronica riguarda gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva ( ad eccezione dei contribuenti forfettari). Tale obbligo, per via del decreto 79/2018, inizierà a decorrere dall’1° gennaio 2019.

Prima di proseguire, di seguito, si riassume la tempistica degli adempimenti alla luce del nuovo decreto 79/2018.

 

Fatturazione elettronica

Decorrenza

Fattura elettronica cessioni di carburante destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

1.7.2018

Fattura elettronica cessioni di carburante per autotrazione da parte di distributori stradali.

1.1.2019

Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

1.7.2018

Tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante ai fini della detrazione Iva e della deducibilità del relativo costo.

1.7.2018

Abrogazione scheda carburante

1.1.2019

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi cessioni di carburante destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

1.7.2018

 

Sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta (ad esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che applicano il regime forfettario nonché, fino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione) destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

 

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).

 

L’Agenzia nella Circolare n. 13, evidenzia che, per espressa previsione legislativa, è la tipologia di carburante ed il suo utilizzo, che impone l’obbligo della fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada.

Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

 

Se al momento della cessione, non vi è certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate e che può essere astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (ad esempio il gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione, quanto per quello di un auto), le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto all’evasione e alle frodi Iva impongono che in questi casi la fatturazione sia elettronica.

 

Stabile organizzazione in Italia

L’obbligo di fattura elettronica, come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015, interessa le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

La Circolare n. 13 ricorda che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia ad accettare come fatture, documenti in formato elettronico solo se emessi da soggetti passivi stabilitiin Italia, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, inoltre con riferimento ai soggetti identificati in Italia ai fini Iva, l’Agenzia evidenzia che il Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 prevede che “il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente a ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”.

 

NB! - Solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Non rientrano tra i soggetti stabiliti, i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non vi è la sussistenza di una stabile organizzazione.

 

Sull’argomento l’Agenzia prosegue affermando che considerato che la Decisione UE n. 2018/593 (in merito alla deroga all’utilizzo della fattura elettronica) non richiede che il soggetto ricevente la fattura sia stabilito in Italia, è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia a condizione che agli stessi sia consentito di ottenere una copia cartacea della fattura a fronte di specifica richiesta.

 

L’Agenzia conclude che le operazioni tra soggetti diversi (cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari) fra i quali vengono annoverati, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma a limite in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e prima, dall’articolo 21 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, in quanto costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle relative fatture.

 

Fatturazione differita

Alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica si può applicare quanto previsto in materia di fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che al momento della cessione del carburante sia consegnato all’acquirente un documento cartaceo o informatico contenente l’indicazione della data, generalità del cedente o acquirente e eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

 

È possibile, quindi, emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

 

A seguito della decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per le prestazioni rese da subappaltatori, nella Circolare n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di verificare l’obbligo di utilizzo, anche per la fattura differita, della forma elettronica, è necessario avere riguardo al momento di emissione del documento. In conseguenza, le fatture differite emesse dall’1 luglio 2018 rientrano nell’obbligo di utilizzo del formato elettronico anche se riferite ad operazioni effettuate entro la fine di giugno.

 

Trasmissione al Sistema di interscambio (SDI)

Le disposizioni relative alla fatturazione elettronica non hanno derogato i termini di emissione dei documenti, i quali restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (cessione del carburante).

 

In generale la fattura elettronica va emessa entro gli ordinari termini previsti ex art. 21, comma 4, DPR n. 633/72, ossia al momento di effettuazione dell’operazione o esigibilità dell’imposta.

 

Nel caso specifico, la fattura, salve le eccezioni di cui al citato art. 21, va emessa “contestualmente” alla cessione del carburante e il requisito della contestualità va comunque valutato alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SDI.

Posto che la fattura elettronica è considerata emessa all’atto della relativa consegna, spedizione, trasmissione e messa a disposizione dell’acquirente, può ampiamente capitare che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 dello stesso giorno.

 

Per tenere conto di tale circostanza l’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 30 aprile 2018, ha specificato che rileva la Data riportata nella sezione Dati generali del file della fattura elettronica.

 

Nell’ultima Circolare l’Agenzia ha chiarito che qualora la fattura non venga scartata, i tempi di elaborazione della stessa (consegna e messa a disposizione) sono considerati marginali, essendo rilevante esclusivamente la data di formazione e contestuale invio al SDI.

 

In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, e per tener conto del necessario adeguamento tecnologico, l’Agenzia ha precisato che non è sanzionato ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97 l’invio del file della fattura con un minimo ritardo, che comunque non deve essere tale da pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Si ricorda che per ogni fattura elettronica o lotto di fatture correttamente ricevuti, il SDI effettua controlli sul file, e in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto del file, la fattura viene scartata nel caso di utilizzo di un codice destinatario inesistente.

 

In tali ipotesi, la fattura elettronica si considera non emessa e qualora il cedente abbia annotato il documento nei registri Iva, va soltanto effettuata una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza trasmettere una nota di variazione al SDI.

Se la fattura non è emessa è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa, rispettando i requisiti previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti.

 

La Circolare n. 13 ha chiarito che una fattura elettronica scartata dal SDI va emessa (ovvero nuovamente inviata tramite SDI entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.

Se l’emissione del documento con lo stesso numero e data non è possibile, sarà necessario procedere alternativamente alla:

  • emissione della fattura con un nuovo numero e una nuova data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna, attestando in tal modo la tempestività della fattura rispetto all’operazione;
  • emissione di una nuova fattura, ricorrendo ad una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento che rettifica una precedente fattura scartata dal sistema.

 

Appalti e subappalti

L’ultimo documento di prassi si occupa anche della fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti, per i quali dal 1° luglio 2018 è obbligatoria nello specifico anche relativamente alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi, forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

 

NB! - Per filiera di imprese si intende l’insieme dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

 

L’Agenzia precisa che l’obbligo di fattura elettronica riguarda esclusivamente i soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Fermo restando l’obbligo di indicare in fattura (laddove prescritti) il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, l’obbligo di fattura elettronica

sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che:

  • operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
  • operano nell’esecuzione del contratto di appalto e sono titolari di contratti di subappalto (ossia, eseguono direttamente una parte dello stesso) o sono subcontraenti (per vincolo contrattuale, eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante).

 

Sono esclusi dalla fattura elettronica i soggetti che cedono beni e che non sono direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante (ad esempio è il caso dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza conoscere il relativo utilizzo).

 

L’Agenzia precisa che l’obbligo di fattura elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, sia presente un soggetto che non rientra tra quelli qualificabili come Pubblica Amministrazione.

L’obbligo non si estende nemmeno:

  • ai rapporti consorzio-consorziate;
  • ai rapporti interni nei quali il consorzio non è il diretto referente della Pubblica amministrazione, ma si inserisce nella filiera dei subappalti.

 

Registrazione e conservazione delle fatture

Per quanto concerne la registrazione delle fatture, la Circolare n. 13 ricorda che la disciplina della fattura elettronica non incide sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse o ricevute.

Di conseguenza e con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 25, DPR n. 633/72, in merito alle fatture d’acquisto ricevute, la fattura elettronica può essere numerata e integrata in base alle modalità già ritenute idonee in precedenza, ad esempio con riferimento all’applicazione del reverse charge con la predisposizione di un documento da allegare al file della fattura, che contiene i dati per l’integrazione.

 

Per la modalità di conservazione viene richiamato l’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, in base al quale le copie o gli estratti informatici del documento fattura elettronica, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità a quest’ultimo è attestata da un Pubblico Ufficiale o se la conformità non è espressamente disconosciuta, di conseguenza le fatture elettroniche possono essere conservate in uno dei formati (PDF, JPG o TXT) previsti dal DPCM 3 dicembre 2013 considerati idonei per la conservazione.

 

NB! - Coloro che emettono o ricevono fatture elettroniche possono conservarle sia in Italia che all’estero in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

 

Ai fini della conservazione delle fatture, secondo quanto indicato nel provvedimento del 30 aprile 2018 e nella Circolare n. 8, sarà disponibile un accordo di servizio in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SDI saranno conservate secondo i termini e le condizioni di tale accordo. L’Agenzia ha specificato che il suddetto servizio riguarda le fatture elettroniche in generale, comprese quelle emesse nei confronti della Pubblica amministrazione e transitate tramite il SDI.

 

Opportunità e vantaggi della Fattura elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica oltre ad importanti cambiamenti, potrebbe apportare sicuramente nuove opportunità nel settore contabile/fiscale, con l’eliminazione ad esempio (o la riduzione) dell’attività di “data entry”, ossia della fase di immissione dei dati delle fatture emesse e ricevute che potrebbero essere automaticamente importati nel software gestionale scaricando i file in formato “xml” delle fatture in formato elettronico, con la conseguente possibilità di riallocare le risorse interne ora dedicate alla fase di immissione dei dati delle fatture, ad altre attività a maggior valore aggiunto.

 

Questo potrà giocare a vantaggio dei professionisti, che potranno maggiormente dedicarsi al controllo di gestione, alla consulenza strategica aziendale, alla stessa creazione di nuovi servizi o al potenziamento dei servizi digitali rivolti ad esempio alle imprese e/o ai professionisti meno strutturati che decideranno di delegare in outsourcing le fasi del processo di fatturazione elettronica.

 

Con particolare riferimento ai Dottori Commercialisti, che sono sicuramente tra i soggetti maggiormente coinvolti dal nuovo sistema di fatturazione, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per favorire la diffusione della stessa, ma anche la tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, ha proposto nelle competenti sedi istituzionali l’introduzione di un regime premiale per coloro che si obbligano ad emettere tutte le loro fatture in formato elettronico e, sussistendone i presupposti, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell’Iva, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del visto di conformità, ulteriormente “rafforzato” dall’attestazione, da parte degli stessi soggetti abilitati al rilascio del visto (tra cui i Commercialisti), della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

In presenza delle predette condizioni, il soggetto potrebbe avere diritto ad una serie di benefici che trovano giustificazione nella trasparenza che caratterizzerebbe l’attività esercitata permettendo controlli più tempestivi da parte del Fisco, senza danneggiare i contribuenti in particolare quelli di minori dimensioni.

 

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, un primo insieme di “premialità” riconosciuto dal regime proposto riguarda l’esclusione dagli obblighi di:

  • tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi;
  • comunicazione dei dati delle fatture emesse;
  • presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
  • comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il regime premiale proposto dai Commercialisti potrebbe coniugare le finalità di valorizzazione del ruolo del Commercialista con quelle dell’Amministrazione finanziaria, attraverso un qualificato processo di controllo preventivo applicato ad una platea più vasta di contribuenti.

Tuttavia gli stessi commercialisti auspicano una maggiore gradualità nell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, per favorirne la diffusione su base volontaria, rendendo maggiormente appetibile la sua adozione evitando dannose imposizioni dall’alto.

 

Quadro Normativo

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 2 luglio 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 30 aprile 2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018

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