I permessi per malattia figlio

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L’articolo 47 del D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni non potendo però tale periodo coincidere con il congedo per maternità (obbligatoria). I genitori hanno diritto inoltre ad astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni mentre nei primi tre anni di vita del bambino non vi è limite all’assenza giustificata dalla malattia del figlio. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

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