Tassa sui piccoli pacchi: natura, ambito di applicazione e altre novità

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La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto, all’articolo 1, commi 126, 127 e 128, un nuovo contributo amministrativo di 2 euro applicabile alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, comunemente definito “tassa sui piccoli pacchi”.

La misura è finalizzata alla copertura delle spese amministrative sostenute dall’Amministrazione doganale per la gestione di un volume crescente di operazioni di importazione, in larga parte riconducibili al commercio elettronico transfrontaliero.

L’entrata in vigore del contributo è fissata al 1° gennaio 2026. Le modalità applicative sono state progressivamente definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) attraverso una sequenza di interventi interpretativi e operativi:

Quadro normativo di riferimento

Il comma 126 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 istituisce il contributo, stabilendo che esso si applica, nel rispetto della normativa unionale doganale e fiscale, alle spedizioni:

  • provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il comma 127 fissa l’importo del contributo in 2 euro per ciascuna spedizione, da riscuotere al momento dell’importazione definitiva.

Il comma 128 chiarisce che l’applicazione del contributo deve avvenire in coerenza con il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione (CDU).

In tale contesto normativo, la circolare ADM n. 4/2026 ha precisato che il contributo, essendo destinato alla copertura di spese amministrative, non costituisce un diritto doganale ai sensi dell’articolo 52 del CDU e, di conseguenza, non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il contributo è dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • provenienza da Paesi extra UE;
  • valore non superiore a 150 euro;
  • immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione europea.

L’applicazione del contributo è indipendente:

  • dalla tipologia di transazione (B2C, B2B o tra privati);
  • dal tracciato dichiarativo utilizzato, ordinario (H1) o semplificato (H7).

Sono invece escluse dall’ambito applicativo le merci al seguito di passeggeri, immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione” elaborata in ambito unionale.

Definizione di “spedizione”

Ai fini dell’applicazione del contributo, la circolare n. 37/2025 richiama la definizione di spedizione adottata dagli organi dell’Unione europea.

Per spedizione si intende un insieme di merci che:

  • sono spedite simultaneamente;
  • provengono dallo stesso speditore;
  • sono destinate allo stesso destinatario;
  • sono oggetto di un unico contratto di trasporto.

Ne consegue che più ordini, anche riferiti a venditori diversi, possono essere considerati un’unica spedizione qualora siano movimentati con un solo documento di trasporto, come una singola lettera di vettura o un’unica Air Waybill.

Soggetto obbligato al pagamento

Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è individuato in conformità alle regole del Codice doganale dell’Unione.

In particolare:

  • il debitore è il dichiarante;
  • in caso di rappresentanza indiretta, è considerata debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale.

Codice contributo e modalità di liquidazione

Per la liquidazione del contributo deve essere utilizzato il codice 159, sia:

  • nelle dichiarazioni doganali H1;
  • sia nel pagamento tramite bolletta A22, ove previsto.
La circolare n. 4/2026 ha chiarito che, ai fini del codice 159, è richiesta la sola indicazione dell’importo fisso di 2 euro, espresso in formato numerico.

Dichiarazioni ordinarie (H1)

Per le dichiarazioni ordinarie di immissione in libera pratica:

  • il contributo è liquidato direttamente in dichiarazione;
  • la verifica della soglia dei 150 euro avviene con riferimento al valore in dogana, determinato secondo gli articoli da 69 a 76 del CDU.
La stessa circolare n. 4/2026 ha precisato che il contributo:
  • è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45;
  • non si applica alle reimportazioni nell’ambito della temporanea esportazione, in particolare nei casi di utilizzo dei regimi 61, 63 e 68.

Dichiarazioni semplificate (H7)

Le dichiarazioni semplificate H7 non consentono, allo stato attuale, la liquidazione immediata del contributo.

In considerazione delle criticità tecniche riscontrate, la circolare n. 1/2026 ha previsto una gestione tramite contabilizzazione periodica, rinviando la piena integrazione del contributo nei sistemi informativi ADM.

Periodo transitorio e regime ordinario

Il periodo transitorio, inizialmente introdotto dalla circolare n. 1/2026, termina il 28 febbraio 2026. Durante tale fase:

  • il contributo resta dovuto;
  • sono semplificate le modalità di contabilizzazione e pagamento;
  • l’eventuale assenza del codice 159 nelle dichiarazioni H1 non comporta sanzioni né sospensione dello svincolo delle merci.

Dal 1° marzo 2026:

  • per le dichiarazioni H1, il contributo deve essere liquidato direttamente in dichiarazione;
  • per le dichiarazioni H7, continua ad applicarsi, salvo ulteriori istruzioni, il meccanismo di pagamento periodico.

Profili di compatibilità con il diritto dell’Unione europea

La Legge di bilancio 2026 stabilisce espressamente che il contributo si applichi in coerenza con il diritto unionale. In tale prospettiva, la qualificazione del prelievo come contributo per spese amministrative, e non come dazio o tributo di effetto equivalente, rappresenta un elemento centrale per la compatibilità della misura con il Codice doganale dell’Unione, che riserva all’UE la competenza esclusiva in materia di dazi doganali.

Dogane, principali chiarimenti e novità operative

Di seguito una Tabella che riepiloga le novità introdotte dalla circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026, rispetto al quadro delineato dalle circolari n. 37/2025 e n. 1/2026.

Ambito Chiarimento introdotto dalla circolare ADM n. 4/D Riferimenti normativi
Natura del contributo Il contributo di 2 euro è qualificato come onere amministrativo destinato alla copertura delle spese correlate agli adempimenti doganali. Non costituisce un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA. Articolo 52 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Dichiarazioni H1 – Temporanea esportazione Il contributo non è dovuto in caso di reimportazione di merce unionale nell’ambito della temporanea esportazione. Articolo 72, Allegato 1, D.lgs. 141/2024
Codici regime esclusi (H1) Il contributo non si applica alle operazioni di importazione dichiarate con i codici regime 61, 63 e 68. Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026
Dichiarazioni H1 – Importazione definitiva Il contributo è dovuto esclusivamente in caso di importazione definitiva, intesa come immissione in libera pratica. Articoli 201 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013
Codici regime soggetti a contributo (H1) Per le dichiarazioni H1, il contributo si applica quando sono utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026
H1 con più spedizioni In presenza di più spedizioni sulla stessa dichiarazione H1, il contributo deve essere liquidato per ciascuna spedizione con valore in dogana non superiore a 150 euro, anche se il valore complessivo della dichiarazione supera tale soglia. Definizione unionale di spedizione – prassi UE richiamata da ADM
H1 con più singoli Nel caso di una sola spedizione composta da più singoli, il contributo è dovuto una sola volta, con riferimento al primo singolo. Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026
Codice tributo 159 Per la liquidazione del contributo è richiesta esclusivamente l’indicazione dell’importo fisso di 2 euro, espresso in formato numerico. Circolare ADM n. 4/D del 5 febbraio 2026
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