Innovato l'articolo 1751 del Codice civile. Non più limiti alla deducibilità per l'indennità di clientela

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Oggi l’impresa mandante può dedurre l’accantonamento al fondo di indennità suppletiva di clientela dell’agente di commercio.

Può in virtù delle correzioni sull’articolo 1751, Capo X (rubricato: “Del contratto di agenzia”) del Libro IV del Codice civile, contenente l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio.

E può sulla base della decisione 13506, emessa dai giudici tributari di legittimità lo scorso 11 giugno in perfetta antitesi rispetto alle numerose sentenze di Cassazione pronunciate in passato sul regime fiscale dell’indennità di clientela.

La controtendenza si deve proprio all’intervento legislativo sul citato articolo 1751 C.c., che ha fatto cadere la distinzione tra indennità di scioglimento del contratto – obbligatoria da Codice civile - e indennità suppletiva di clientela, che nasce da contrattazione collettiva ed è sfruttabile a condizioni circoscritte. L’articolo, intitolato “Indennità di cessazione del rapporto”, non pone infatti più alcuna distinzione fra indennità, allorché stabilisce che “all’atto della cessazione del rapporto, il proponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni (…)”.

Aggiunge poi la Corte che “poiché l’articolo 1751 c.c. contiene ormai l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio (…)” – essendo appunto caduta la distinzione fra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela – “(…) l’espressione: “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, contenuta nell’articolo 16, co. 1, lett. d), TUIR, ha portata estesa, senza ulteriori distinzioni, alla materia regolata dalla citata norma del codice. Né l’interprete può escludere – anche se la norma sia di stretta e rigorosa interpretazione - ciò che il legislatore non ha inteso esplicitamente escludere (…).”.

Pertanto, “a fronte della chiara lettera normativa (…), e della conseguita unitarietà del trattamento di fine rapporto dell’agente di commercio, l’esclusione della deducibilità dell’accantonamento, fondata sul carattere aleatorio dell’indennità in parola, non convince: anche i fondi di previdenza del personale, cui si riferisce il primo comma dell’articolo 70 TUIR, e, in genere, tutti gli accantonamenti per rischi, cui si riferiscono gli articoli successivi, contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l’indeducibilità”.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 31 – L’indennità di clientela chiede nuove istruzioni – Gaiani

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