Ipotesi di annullamento degli Avvisi di Addebito in presenza di crediti a favore dell'azienda

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Ipotesi di annullamento degli Avvisi di Addebito in presenza di crediti a favore dell'azienda

L’INPS, con messaggio n. 1992 dell’11 maggio 2018, ha comunicato alle proprie sedi che nel corso dell'ultimo incontro con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, tenutosi in data 19 aprile 2018, tra le questioni all'ordine del giorno è stato trattato il tema degli annullamenti degli Avvisi di Addebito in presenza di crediti a favore dell'azienda, poiché è stata rilevata in merito, a livello territoriale, una non omogeneità di comportamento.

L’Istituto ha, quindi, ritenuto utile riportare le informazioni fornite al Tavolo tecnico in argomento, anche al fine di chiarire le indicazioni diffuse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti con comunicato del 2 maggio 2018, specificando quanto di seguito.

“Al momento dell'infasamento, le procedure evidenziano preliminarmente all'operatore gli eventuali crediti del contribuente presenti in archivio per la relativa valutazione.

In ogni caso, ove l'affidamento del credito all'Agente della riscossione sia stato effettuato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data di formazione dell'Avviso di Addebito ed in presenza di una domanda di compensazione, la sede potrà effettuare l'annullamento dell'Ava fino alla concorrenza dell'importo del credito stesso.

Il credito maturato successivamente alla formazione dell'Ava, ovvero quello con periodo di competenza anteriore alla formazione dell'Avviso ma accertato successivamente alla medesima formazione (flussi di variazione etc.), invece, può essere speso a copertura dei contributi correnti ovvero di esposizioni debitorie ancora in fase amministrativa.

Qualora ciò non sia possibile - circostanza che ricorre solo in caso di sospensione o cessazione dell'attività - la compensazione del credito con il debito contestato nell'Avviso non determinerà comunque l'annullamento dell'Ava ma verrà gestito dalle sedi come un pagamento F24 post consegna.

Tale ultima ipotesi afferisce al caso in cui il pagamento dell'Ava sia effettuato erroneamente tramite F24, in luogo del versamento che avrebbe dovuto avvenire presso l'Agente della riscossione.

Con riguardo a questa fattispecie è stato chiarito che:

- in caso di pagamento con F24 effettuato anteriormente alla trasmissione del credito all'Agente della riscossione, è possibile procedere all'annullamento totale o parziale dell'Avviso di addebito;

- in caso di pagamento con F24 effettuato successivamente alla trasmissione del credito all'Agente della riscossione, si potrà emettere soltanto una “Comunicazione di pagamento post consegna”.

Allo stato attuale, le procedure consentono l'emissione di tale Comunicazione solo per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di notifica dell'Avviso.

Nelle more delle implementazioni procedurali, che permetteranno di gestire allo stesso modo anche le ipotesi di versamenti effettuati oltre tale termine, l'Istituto procede alla sospensione totale o parziale dell'Avviso di addebito”.

Il messaggio INPS sarà comunque portato a conoscenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 maggio 2018 – Consulenti del Lavoro, verso la semplificazioni delle procedure – Schiavone

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