Istruzioni Inps sugli incentivi all'esodo

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Con la circolare n. 119, del 1° agosto 2013, l'Inps spiega la possibilità – prevista dalla legge n. 92/2012 – di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Soggetti interessati sono le aziende che impiegano in media più di 15 dipendenti, le quali – nei casi di eccedenza del personale – possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per anticipare il pensionamento di quei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all'estero, nonché periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi quali coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti.

Spetta al datore di lavoro il versamento mensile all'Inps della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, previa presentazione della domanda all'Istituto, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità.

Nel fornire le istruzioni operative per lo svolgimento del processo, l'Istituto specifica che, non prevedendo la legge specifiche disposizioni, in caso di cumulo della prestazione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, la prestazione per l'esodo anticipato non sarà soggetta a riduzioni.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Prepensionati, assegni cumulabili - Pinna
  • ItaliaOggi, p. 29 - Incentivi all'esodo cumulabili - Cirioli

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