La Cassazione cancella i debiti “solidali”

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A seguito della pronuncia a Sezioni unite della Cassazione n. 9148/2008, è mutato l'orientamento giurisprudenziale che vedeva le obbligazioni condominiali come caratterizzate dal vincolo di solidarietà. Ora, il terzo può attivare azioni esecutive nei confronti del singolo condomino solo in relazione alle somme a lui riferibili, in proporzione alla quota millesimale di sua spettanza. Per le Sezioni unite, poiché l'art. 1123 c.c. prevede che le spese per la gestione comune devono essere suddivise tra i singoli partecipanti e poiché non risulta che tale suddivisione debba avere effetto solo all'interno del condominio, è erroneo affermare la sussistenza del vincolo di solidarietà.
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