La conciliazione è “tempestiva”

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Con la sentenza 14087/06, del 19 giugno 2006, è stata chiamata al giudizio sulla tempestività dell’impugnazione di un licenziamento attuata con la richiesta di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, inoltrata nei termini di legge solo alla Direzione provinciale del lavoro e comunicata da quest’ultima al datore solo dopo la scadenza dei 60 giorni dall’intimazione del licenziamento. , virando rispetto al precedente suo orientamento, ha ritenuto l’impugnazione tempestiva ed efficace, affermando che il termine di decadenza che l’articolo 6, della legge 604/66 prevede, deve ritenersi sospeso per effetto del semplice inoltro alla Dpl della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Un eventuale ritardo dell’Ufficio del lavoro non deve, perciò, produrre alcuna conseguenza negativa sul lavoratore.

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