La malattia allunga il recesso

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La pronuncia di Cassazione n. 7848/2006 ha stabilito che lo stato di malattia del lavoratore cancelli l’obbligo di tempestività nei licenziamenti disciplinari: il recesso dell’imprenditore, pur se avvenuto a distanza di parecchio tempo dalla contestazione degli addebiti, rispetta il requisito illustrato dalla legge quando il ritardo nell’intimazione del recesso al lavoratore sia stato determinato dall’impossibilità di ascoltare le difese del lavoratore a causa della sua malattia. Il datore non può, quindi, adottare provvedimenti disciplinari verso il lavoratore senza averlo prima sentito a sua difesa ove questi abbia chiesto d’essere ascoltato personalmente. In particolare, l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente per l’audizione.  

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