Le novità della Legge europea 2013-bis sulla valutazione dei rischi

Pubblicato il



La procedura d’infrazione

Il 30 settembre del 2011, è stata aperta la procedura d'infrazione n. 2010/4227 contro l'Italia per violazione di alcuni punti della Direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro ed è stata inviata al nostro Paese una lettera di costituzione di messa in mora, contenente, fra gli altri, il punto relativo alla proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti.

Infatti, gli articoli 28 e 29, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, dispongono che il documento di valutazione dei rischi possa essere elaborato nel termine di 90 o 30 giorni, rispettivamente in caso di costituzione di una nuova impresa o di modifiche significative di un'impresa esistente.

A tal proposito, la Commissione Europea ha evidenziato come ciò significa che, nei suddetti lassi di tempo, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non dispongano del documento di valutazione dei rischi, indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio stessa sia stata in precedenza effettivamente realizzata.

La Direttiva quadro

In effetti, la citata Direttiva quadro non lascia spazio ad interpretazioni quanto all'obbligo per il datore di lavoro di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e all'impossibilità di differire nel tempo l'adempimento di tale obbligo che ha, come ragione, la protezione dei lavoratori.

D’altra parte già la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 7.2.2002, relativa alla causa C-5/00, ha sostenuto che la Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della Direttiva 89/391/CEE, considerando che l'espressione "in ogni caso" che usa l'interprete autentico del diritto dell'UE non debba comprendere i primi 90 giorni di una nuova impresa e i primi 30 giorni successivi alla modifica di un'impresa.

Infatti, specifica la Commissione UE, se è vero che non si può ritenere che questo si verifichi automaticamente, non si può negare che l'esonero dall'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi durante le prime settimane può indurre certi datori di lavoro ad omettere di effettuare una valutazione dei rischi, o ad effettuarla meno accuratamente di quanto avrebbero fatto se avessero dovuto redigere un documento cartaceo contenente i risultati della valutazione.

L'inizio dell'attività di un'impresa e i momenti seguenti i mutamenti significativi nella sua organizzazione sono estremamente delicati per quanto riguarda l'esposizione al rischio, dato che i lavoratori non hanno dimestichezza con l'organizzazione e col suo funzionamento e può quindi darsi che non pensino a prendere le precauzioni necessarie.

È stato quindi ritenuto particolarmente inopportuno lasciare in queste situazioni i lavoratori privi di un documento di valutazione dei rischi.

L’art. 13 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, ha, perciò, apportato modifiche agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

La costituzione di nuova impresa

Ai sensi del nuovo art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, rimanendo il vigore il vecchio comma 3-bis, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è ancora tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Tuttavia, adesso, «in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

In pratica il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, nonché immediata comunicazione all’RLS di aver adempiuto agli obblighi inerenti:

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo dell’RSPP, dell’RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Alla suddetta documentazione potrà accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La rielaborazione del DVR

Il comma 3, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, prevede ancora che la valutazione dei rischi sia immediatamente rielaborata:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

- a seguito di infortuni significativi;

- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

mentre, nelle suddette ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Tuttavia adesso – a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 161/2014 - anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tale documentazione potrà accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Conclusioni

A seguito della procedura di infrazione n. 2010/4227, il Legislatore italiano non ha optato, come forse sarebbe stato più logico, per un’elaborazione immediata del DVR in caso di costituzione di nuova impresa e rielaborazione immediata dello stesso in caso di modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti, ma ha scelto di lasciare, comunque, al datore di lavoro, i 90 e 60 giorni per l’elaborazione/rielaborazione, prevedendo invece l’obbligo di dare “immediata evidenza attraverso idonea documentazione” dell’effettuazione della valutazione del rischio e dell’aggiornamento delle misure di prevenzione.

In realtà a parere di chi scrive, poiché nel caso di nuova impresa la nuova documentazione deve avere tutti i contenuti del DVR - eccezione fatta per la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa - non vi è dubbio che al datore convenga, di fatto, effettuare immediatamente il DVR – magari provvisorio - anche perché non è ben chiaro come debba essere la “idonea documentazione” prevista dal nostro Legislatore.

A maggior ragione conviene immediatamente rielaborare il DVR nei casi previsti dall’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero in caso di modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti.  

Norme e prassi 

Direttiva quadro europea 89/391/CEE

D.Lgs. n. 81/2008, articoli 28 e 29

Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, art. 13

Corte di Giustizia Europea, causa C-5/00 del 7 febbraio 2002
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito