Libera circolazione dei calciatori

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Nelle sue conclusioni alla causa C-325/08, l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia spiega che le norme con le quali le federazioni calcistiche nazionali prevedono vincoli sul trasferimento per i giovani calciatori della “primavera” di una squadra professionistica, come nel caso della previsione dell'obbligo di versamento alla società che li ha formati, di un risarcimento legato alla retribuzione percepita, violano il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 39 del Trattato Ce. Questi limiti, in realtà, possono essere giustificati solo in caso di necessità di incentivare la formazione di giovani talenti e sempre che il risarcimento economico sia calcolato con riferimento ai costi di cui si sia effettivamente fatta carico la società di formazione.

Eleonora Pergolari
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 35 – Indennità al club-vivaio se il calciatore si trasferisce - Castellaneta
  • www.eur-lex.europa.eu
  • ItaliaOggi, p. 27 – Calcio, primavera con indennità – Stroppa

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