L’ufficio paga la sconfitta virtuale

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21380/06, stabilisce che anche nel processo tributario si deve applicare il principio che attribuisce alla parte soccombente il carico delle spese di giudizio. Di conseguenza, il giudice di merito, cessata la materia del contendere, deve valutare l’esito virtuale della controversia e decidere se accollare le spese alla parte virtualmente soccombente.

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