Niente prelievo per il danno all’immagine

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L’agenzia delle Entrate, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo la n. 28887 del 23 settembre 2008), con la risoluzione n. 106 del 22 aprile scorso ha ribadito che le somme erogate per danno all’immagine o per perdita di opportunità professionali devono considerarsi non imponibili. Infatti, si tratta di risarcimenti corrisposti per danno emergente e, in quanto tali, privi di natura economica e irrilevanti ai fini impositivi. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir sono, invece, tassate le indennità che vengono corrisposte a titolo risarcitorio quando hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente rispetto ai mancati guadagni (i risarcimenti costituiscono cioè redditi della stessa categoria di quelli sostituti o perduti). Naturalmente resta valido l’obbligo di presentazione delle prove concrete circa la natura delle somme erogate a titolo di rimborso, la cui verifica è di competenza dell’ufficio chiamato ad erogare il rimborso.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Danno all’immagine esente - Mazzei

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