Non coincidenza tra mensilità corrisposta e giorni effettivi lavorati, detrazioni facilitate

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Non coincidenza tra mensilità corrisposta e giorni effettivi lavorati, detrazioni facilitate

Ove il rapporto di lavoro a tempo determinato duri complessivamente dodici mesi, ricadenti in due periodi d’imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell’anno precedente per il quale il dipendente, che non ha percepito per intero la retribuzione maturata, non ha potuto trarne beneficio.

Sostituto d'imposta

Il datore di lavoro sostituto, dovrà operare le ritenute d’imposta di cui all'articolo 24, Dpr 600/1973 (ritenute alla fonte a titolo di acconto) “sulla parte imponibile delle somme e dei valori (...) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del Tuir, rapportate al periodo stesso”.

Egli dovrà poi rilasciare la Certificazione unica (CU) relativa alla seconda annualità, indicando al punto 11 della sezione “Dati Fiscali”, il codice 4, e al punto 6 della stessa sezione, il numero di giorni effettivi di lavoro, corrispondenti alla retribuzione percepita nel periodo d’imposta. Dovrà, naturalmente, anche presentare la relativa dichiarazione (Modello 770).

Da par suo, il lavoratore dovrà chiedere al sostituto d’imposta una nuova CU, nella quale dover indicare 337 giorni di diritto alla detrazione, e potrà recuperare la somma con la prima CU.

Così la risoluzione agenziale n. 127 del 18 ottobre 2017.

Detrazioni

Sulle detrazioni per redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, occorre precisare che benché la norma (articolo 13, comma 1, Tuir) stabilisca che esse spettino, in linea generale, in base al periodo di lavoro prestato nell’anno - nella logica di evitare che nell’anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruirne - tuttavia, nel particolare caso in esame nel documento di prassi n. 127/E/2017, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata complessiva di dodici mesi a cavallo tra due periodi d’imposta, nel secondo anno è possibile calcolare le detrazioni incorporando anche la mensilità maturata ma non percepita nell’anno precedente e per la quale, quindi, il volontario non ha potuto beneficiare della detrazione.

 

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