Non costituisce reddito il fabbricato espropriato e locato

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Con la sentenza n. 236/1/11, della Commissione tributaria provinciale di Bari, è stato accolto il ricorso di un contribuente contro l'attribuzione a “reddito da fabbricati” dei canoni di locazione di un fabbricato espropriato dato in locazione.

Al ricorrente, l'immobile in questione era stato pignorato e affidato ad un custode giudiziario che, su consenso del giudice dell'esecuzione, lo aveva dato in affitto percependone i canoni.

All'opposto della richiamata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 158/E/2005 - secondo la quale il debitore esecutato rimane comunque proprietario del proprio bene e, conseguentemente, i canoni di locazione vanno dichiarati come redditi di fabbricato - i giudici della Ctp hanno precisato che, nel caso in esame, il contribuente non aveva percepito i canoni di locazione, ricevuti invece dal custode giudiziario e che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, erano stati distribuiti “senza alcuna attribuzione a favore del ricorrente”.

Non è pertanto dovuta l'Irpef sul reddito da fabbricato considerato insussistente dalla Commissione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Niente Irpef sull'edificio pignorato - Carnimeo

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