Obblighi doganali “estesi”

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Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione è quello di una società, rappresentante fiscale in Italia di un’azienda slovena destinataria della merce. L’agenzia delle Dogane chiede alle due società in solido maggiori diritti doganali su operazioni di importazione viziate dall’utilizzo di certificati di origine Eur 1, risultati invalidi a seguito di un controllo, con conseguente venir meno dell’esenzione daziaria cui essi davano diritto. La società rappresentante fiscale è ricorsa contro la sentenza d’appello che l’ha obbligata in solido con l’importatore anche per i dazi doganali. Con la sentenza n. 7261/09, depositata il 26 marzo scorso, i giudici sostengono che il rappresentante fiscale di un importatore, responsabile in solido con lui per gli obblighi Iva, può rivestire, in base a quanto disposto dal Codice doganale comunitario (regolamento CE 2913/92), la qualità di soggetto passivo anche dell’obbligazione doganale se ha riportato la propria ragione sociale nella dichiarazione doganale in aggiunta a quella dell’importatore e dello spedizioniere doganale, dovendo essere ritenuto congiunto mandante dello spedizioniere per l’esecuzione delle operazioni doganali. Si richiama l’articolo 38 del Testo unico delle leggi doganali (Dpr 43/73) sulla pluralità dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria, che coinvolge impersonalmente tutti coloro che hanno avuto un rapporto, anche se indiretto, con l’operazione.
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