Per il Tfr all’Inps conteggi “ragionati"

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I datori del settore privato, esclusi quelli domestici, che nel 2006 abbiano occupato in azienda mediamente 50 dipendenti, non possono più trattenere le quote maturate dall’1 gennaio 2007 dei lavoratori che hanno scelto di restare in regime di TFR. Esse vanno inevitabilmente depositate, ogni mese con DM10/2 (salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto), nel fondo di Tesoreria gestito dall’Inps ex lege n. 296/2006, comma 755. Ove il versamento mancasse o fosse tardivo, opererebbero le connesse sanzioni.

Il calcolo cui i datori sono tenuti per comprendere se sussista o meno l’obbligo coinvolge diverse variabili, diligentemente illustrate dalla circolare Inps numero 70 di ieri, che precisa le regole – valide, ricordiamo, per le sole aziende con almeno 50 dipendenti – ai fini del versamento del TFR presso il fondo di Tesoreria gestito dall’Istituto previdenziale.

Siffatto travaso delle disponibilità finanziarie snatura il TFR, trasformandolo in contributo previdenziale equiparato, per accertamento e riscossione, alla contribuzione obbligatoria.

Il versamento s’esegue in sede di conguaglio di fine anno, attraverso rivalutazione delle somme dovute. Ogni azienda interessata rilascerà apposita dichiarazione all’Inps.

Se entrano pienamente nel calcolo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (per i quali sono conteggiati il numero di mesi o le frazioni di mese di attività), quelli a tempo parziale vanno computati in ragione dell’orario di lavoro. Rientrano anche i dipendenti distaccati in Italia o all’estero e i soci di cooperative con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Non altrettanto avviene per i “somministrati” e i co.co.pro.

Il datore è ricompreso tra gli obbligati al versamento se le giornate di lavoro risultano non inferiori a 15.600. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per: lavoratori con rapporto a tempo determinato che duri meno di tre mesi; lavoratori a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito; lavoratori per i quali i Ccnl prevedono l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso terzi (es. lavoratori dell’Edilizia); lavoratori assicurati presso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici; da ultimo, lavoratori iscritti al Fondo delle abolite imposte di consumo.

In quanto equiparate in tutto a quelle che restano accantonate in azienda, le quote di TFR versate al fondo di Tesoreria Inps sono a disposizione del lavoratore sia in caso di cessazione del rapporto che nell’eventualità della richiesta di anticipazioni.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - 35 – Via libera al trasloco all’Inps del tfr – Leonardi

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