Per le contestazioni non basta l’anagrafe

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La Cassazione, nella sentenza n. 1612 del 2008, interviene a bloccare la prassi seguita dagli Uffici di depositare in giudizio proprie dichiarazioni in sostituzione di documenti che in realtà sono in loro possesso. Dunque, la Corte afferma che nel caso l’Ufficio adduca l’esistenza di un contratto registrato di compravendita di un immobile deve produrre in giudizio l’atto scritto in suo possesso e non depositare una mera “copia di interrogazione dati del registro dell’anagrafe tributaria”. Non è ammessa neanche la scusante della brevità del termine concesso dal giudice di merito per il deposito del documento. Nella sentenza si spiega che l’informativa del Servizio dell’anagrafe tributaria non ha la stessa valenza di prova del contratto in oggetto in considerazione della possibilità di errori di trascrizione dei sistemi telematici che contrasta con la rigidità del regime probatorio che riguarda la materia dei beni immobili.
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