Guida turistica: come cambia la professione

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Guida turistica: come cambia la professione

La legge del 13 dicembre 2023, n. 190 contenente le disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2023, n. 293.

Il Ministero del Turismo ha dichiarato che si tratta di una legge attesa da oltre dieci anni avente la finalità di realizzare un ordinamento professionale univoco e uno standard omogeneo dei livelli prestazionali nonché uno strumento di contrasto all’abusivismo in favore della categoria di operatori che rappresentano la colonna portante e il biglietto da visita per i visitatori del Bel paese.

Oggetto della professione

Per guida turistica si intende il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale nonché il soggetto già abilitato.

La guida turistica svolge la seguente attività: illustrazione e interpretazione nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, dei beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, con particolare attenzione ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

Esame di abilitazione

Con la riforma di cui alla legge del 13 dicembre 2023, n. 190 è stato introdotto l'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con cadenza almeno annuale.

L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardante le seguenti materie: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell’offerta turistica.

Ai fini dell’iscrizione all’esame, il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere maggiorenne;
  • essere cittadino italiano o di Stati membri dell’UE, o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanne con sentenza passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
  • non avere riportato condanne anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi;
  • aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
  • aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Diversamente per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'UE, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento.

In alternativa, è possibile esercitare la professione anche in caso di possesso della qualifica professionale conseguita all'estero e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale.

Elenco nazionale

Possono iscriversi all’elenco nazionale i soggetti che:

  • hanno superato lo specifico esame di abilitazione;
  • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale;
  • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge in trattazione.

L’elenco nazionale contiene le:

  • generalità degli iscritti;
  • il numero di iscrizione;
  • la data di abilitazione;
  • le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione

Titoli conseguiti all’estero

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera possono svolgere la loro attività in Italia:

  • su base temporanea e occasionale;
  • in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione tramite il compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Corsi di specializzazione e aggiornamento

La legge del 13 dicembre 2023, n. 190 prevede inoltre che le guide possono acquisire una o più specializzazioni tramite la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico.

I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore e consentono l’iscrizione in apposite sezioni dell’elenco nazionale.

Obblighi

Nello svolgimento della propria attività, le guide devono esporre il tesserino di riconoscimento e fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Sanzioni

La legge prevede apposite sanzioni contro l’esercizio abusivo (violazioni della presente legge, mancata iscrizione nell’elenco nazionale, utilizzo illecito di tessere o di altri segni distintivi idonei alla qualificazione come guida turistica).

Allegati

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