Rimborso dell’imposta allargato

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, sez. X, nella sentenza n. 51/2006, ha di fatto sancito gli effetti non perentori (nei limiti però della “ragionevolezza”) della disposizione contenuta nell’articolo 17 del Dpr n. 633/72, in tema di nomina del rappresentante fiscale in Italia da parte di un soggetto non residente. La conclusione a cui è giunto il collegio di appello, confermando la tesi del giudice di primo grado, è che il ritardo nei limiti ragionevoli, rispetto alla fatturazione dell’operazione, con cui un soggetto non residente nomina il proprio rappresentante fiscale in Italia, non legittima il diniego al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. Il rigido disposto dell’articolo 17 del decreto Iva, nella parte in cui sancisce che “la nomina del rappresentate fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione”, sembra non trovare riscontro nella reale intenzione del legislatore, nel senso che la disposizione sembra volta a disciplinare più i profili probatori che quelli costitutivi del rapporto in questione. Pertanto, il ritardo configura, al massimo, un’irregolarità formale che non incide in alcun modo sul diritto al rimborso dell’imposta.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Rimborso dell’imposta allargato

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