Risultanze Isa e valutazioni sull’adeguamento

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Risultanze Isa e valutazioni sull’adeguamento

Con i nuovi indici Isa, diversamente dagli studi di settore i quali fornivano un risultato in termini di congruità, coerenza e normalità, il contribuente viene valutato in base ad una serie di valori sulla sua “affidabilità” fiscale e non sulla sua “congruità”, con l’attribuzione di un voto da 1 a 10.

La normativa, comunque, prevede la possibilità di indicare ulteriori componenti positivi (attraverso un adeguamento), che non risultano dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini Irap e Iva, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità ed eventualmente per accedere al regime premiale. Confermata ormai definitivamente l’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2018, restano ancora tante le perplessità su uno strumento che ancora, in molti casi, risulta inattendibile in termini di risultato.

La nascita degli Isa è stata vista come una svolta per il rapporto fisco-contribuente, ma già dalla prime settimane, in cui è stato rilasciato il software applicativo (“il tuo ISA”), sono emerse le prime difficoltà, con il risultato che non sono pochi i casi di contribuenti, in passato sempre congrui e coerenti per gli studi di settore, che si sono ritrovati con voti Isa bassissimi o comunque insufficienti.

Le problematiche applicative di tale strumento, sono confermate anche dai diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta con correzioni di diversi indicatori e nuovi rilasci del software applicativo, anche in date molto vicine alla scadenza del versamento, in barba ai principi contenuti nello Statuto dei contribuenti.

Dalle molte criticità sono partite, in particolare dai Dottori Commercialisti, le richieste di rendere facoltativa, nella prima fase, l’applicazione degli indicatori, almeno nei casi di insufficienza.

Il Mef ha, tuttavia, confermato l’obbligatorietà di tale strumento e tra gli elementi a sostegno di tale decisione, vi sono motivazioni di gettito, evidenziando che un ridotto o mancato gettito, non potrà che avere riflessi negativi sulla stesura della prossima manovra di fine anno.

 

La “pagella” del contribuente

Ai sensi dell’art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, gli Isa esprimono su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso ad un “regime premiale” previsto dalla norma (esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini per l’accertamento, esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).

La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17 del 2 agosto 2019, ha evidenziato che tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità, tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati, viceversa tanto minore, invece, è l’affidabilità, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da una attività di controllo.

 

La norma ci dice che il punteggio (tra 1 e 10) può essere modificato e quindi migliorato, correggendo eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari e dichiarando ulteriori componenti positivi (adeguamento), non risultanti dalle scritture contabili, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

 

NB! - Il comma 9 del citato art. 9-bis, prevede la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e di conseguenza per accedere al regime premiale.

 

Per ciascun indicatore elementare, il software Isa visualizza l’importo degli ulteriori componenti positivi necessari ad ottenere il punteggio massimo. Tale importo corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari.

Il contribuente nel modello Isa può indicare (nello specifico al rigo F03 “Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità”):

  • l’importo necessario al raggiungimento del punteggio massimo dell’Isa o, alternativamente,
  • un importo inferiore.

 

Se l’importo indicato dal contribuente non corrisponde a quello utile a massimizzare il punteggio dell’Isa, sono (ri)proposti nuovi importi di ulteriori componenti positivi da dichiarare per la massimizzazione del punteggio del singolo indicatore elementare, oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari.

 

NB! - L’indicazione degli ulteriori componenti positivi, non comporta l’applicazione di sanzioni/interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

 

I livelli di affidabilità del contribuente e i “premi”

I livelli di affidabilità, sono stati individuati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, agli stessi è collegata la graduazione dei benefici premiali come di seguito schematizzata.

 

Fino a 6

Possibile controllo analisi evasione

Tra 6 e 8

Nessun beneficio/controllo analisi evasione

Almeno 8

Esonero visto di conformità compensazione crediti

Esonero visto di conformità rimborso credito IVA

Anticipazione 1 anno decadenza accertamento

Almeno 8.5

Esclusione accertamenti su presunzioni semplici

Da 9 a 10

Esclusione società non operative

Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo

 

Con un Isa pari almeno a 8, si avrà con riferimento all’utilizzo in compensazione dei crediti Irpef, Ires, Iva senza visto di conformità, una “premialità” che riguarda i crediti di importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui, risultanti dal modello Iva 2020 relativo al 2019, ovvero maturati nei primi 3 trimestri del 2020;
  • 20.000 euro annui per Irpef, Ires e Irap risultanti dal modello Redditi/Irap 2019.

 

Per la richiesta di rimborso del credito Iva senza visto di conformità, sempre con un Isa pari almeno a 8, il beneficio è riconosciuto per un importo annuo non superiore a 50.000 euro per il rimborso del:

  • credito Iva risultante dal modello Iva 2020;
  • credito Iva trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del 2020;

 

Il livello di affidabilità fiscale del contribuente ottenuto dall’applicazione degli Isa, oltre a rappresentare uno strumento per il riconoscimento dei benefici ai soggetti “virtuosi”, è utilizzato per individuare le “posizioni a rischio”.

 

Secondo quanto previsto dall’Agenzia, la normativa sugli Isa (comma 14 dell’articolo 9-bis) prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria.

Come confermato nella circolare n. 20 del 9 settembre 2019, nella definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione, l’Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

 

In merito, si deve segnalare che il MEF, nell’ambito della risposta alle interrogazioni parlamentari del 25 settembre 2019 (n. 5-02753 e 5-02754), oltre a ribadire la contrarietà a concedere la facoltativa o integrale disapplicazione degli Isa (richiesta a gran voce dai Dottori Commercialisti), ha escluso ogni automatismo nell’accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente, quando questo è minore o uguale a 6.

 

In particolare, viene consigliato anche di specificare nelle “Annotazioni” del software Isa, gli elementi giustificativi della posizione del contribuente in quanto, se ritenuti “idonei” dall’Ufficio, non faranno scattare il controllo da parte di quest’ultimo.

 

Nella citata circolare n. 20/E, viene anche chiarito che l’attribuzione di un punteggio Isa compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dell’Indice), l’attivazione di attività di controllo.

 

Adeguamento e voto insufficiente

A seguito delle numerose difficoltà operative e dei risultati poco affidabili degli indicatori, specie per alcune categorie, vi è il problema, nei casi ad esempio di voto insufficiente, su come comportarsi con riferimento all’adeguamento.

Per decidere se “adeguarsi” agli Isa, ed in quale misura, bisogna principalmente considerare il meccanismo di funzionamento degli indicatori.

Il punteggio che viene attribuito al contribuente, consiste nella media dei seguenti indicatori elementari:

  • indicatori di affidabilità, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze contabili e strutturali, tipici per il settore o modello organizzativo di riferimento (il valore va da 1 a 10);
  • indicatori di anomalia, che esprimono la presenza di profili contabili/gestionali atipici rispetto al settore o modello organizzativo di riferimento, evidenziando incongruenze riconducibili a disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, con riferimento a diverse annualità (il valore in questo caso va da 1 a 5).

 

Nella circolare n. 20 del 9 settembre viene precisato che non tutti gli indicatori elementari sono “sensibili” agli ulteriori componenti positivi che il contribuente può indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Alcuni indicatori elementari, infatti, sono finalizzati ad evidenziare errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di favorirne la correzione.

 

Il software Isa fornisce per ciascun indicatore elementare, l’ammontare dei maggiori ricavi o compensi necessari per massimizzare il profilo di affidabilità dell’indicatore ed il relativo importo. Il contribuente può, così, scegliere di indicare un valore diverso da quello “proposto”.

Il punteggio in base al quale sono riconosciuti o meno i benefici premiali è dato dalla media degli indicatori elementari di affidabilità (e se presenti di anomalia).

Un punteggio ottenuto dal contribuente ad esempio di 5,73, oltre a non consentire il riconoscimento di alcun beneficio, esporrebbe lo stesso alla possibilità di essere selezionato ai fini del controllo da parte dell’Ufficio.

Per massimizzare il punteggio è necessario dichiarare ulteriori ricavi nel modello Isa, considerando che alcuni indicatori non sono sensibili (ad esempio) ad aumenti di ricavi, di conseguenza non influirebbero sul punteggio dell’indicatore.

 

Secondo quanto previsto dalla normativa, per decidere la possibilità e la misura dei ricavi/compensi da integrare ai fini dell’adeguamento, si deve considerare che il punteggio minimo:

  • per accedere ai benefici premiali è almeno pari a 8;
  • per evitare di essere incluso nelle liste di selezione ai fini del controllo da parte dell’Ufficio è almeno pari a 6.

Atteso che, a fini dell’adeguamento, il contribuente può decidere se e a che livello incrementare i propri ricavi/compensi, nel caso di attribuzione di un punteggio Isa di poco inferiore a 8, potrebbe “adeguarsi” per poter accedere ai benefici premiali qualora ne abbia un effettivo vantaggio dopo aver valutato la propria situazione (se, ad esempio, la sua posizione fiscale non è creditoria o l’ammontare dei crediti è modesto, ottenere l’esonero dal visto non ha alcuna utilità).

In tal caso, per raggiungere l’8 potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità. Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad una società che vorrebbe essere esclusa dalla verifica della (non) operatività.

 

Nel caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 6, il contribuente potrebbe “adeguarsi” per evitare la possibilità (che ribadiamo non dovrebbe essere automatica) di essere selezionato ai fini del controllo da parte dell’Ufficio. In tal caso, qualora il punteggio Isa sia di poco inferiore al 6, potrebbe essere sufficiente un importo di modesta entità.

 

Bisogna, comunque, considerare che al di fuori di specifiche situazioni, proporre al contribuente un adeguamento secondo quanto richiesto dal software Isa, che in questa fase iniziale non sembra essere tanto affidabile (specie per alcune categorie), potrebbe non essere conveniente, il tutto anche alla luce di quanto affermato dal Ministero dell’economia sul fatto che al di sotto della “sufficienza” i controlli non saranno automatici.

 

Benefici e presentazione della dichiarazione

Sempre la circolare n. 20 del 9 settembre, in merito al riconoscimento dei benefici premiali, ha chiarito che il contribuente è vincolato al risultato dell’Isa in sede di presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari”, ossia entro il 2 dicembre 2019 (quest’anno il 30.11 cade di sabato).

Una eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa, con conseguente modifica del risultato dell’indice, non consente al contribuente di beneficiare del regime premiale.

 

Un aspetto rilevante da tenere in considerazione riguarda la correttezza dei dati e, in merito, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20, ha precisato che il livello di affidabilità collegato all’ottenimento dei benefici è “subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi”, inoltre ha chiarito che qualora il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti/inesatti, “non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio”.

 

In caso di successiva rideterminazione dell’indice da parte dell’Ufficio, a seguito del riscontro di dati incompleti o errati con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a 8, un utilizzo in compensazione dei crediti in misura superiore a 5.000 euro senza visto, è considerato illegittimo e costituisce una fattispecie di omesso versamento con applicazione della sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

 

NB! - Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro (all’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/1997) con possibilità di avvalersi del ravvedimento con le riduzione ivi previste.

 

Adeguamento agli Isa e accertamento del fisco

Si potrebbe affermare che dopo il pronunciamento del Ministero, a seconda delle situazioni e delle “pagelle fiscali”, adeguarsi agli Isa potrebbe non essere indispensabile per evitare l’accertamento.

Se, infatti, le risultanze degli indicatori (in termini di inaffidabilità) non espongono il contribuente a dirette conseguenze in materia di accertamento, ma rappresentano soltanto un elemento da valutare nell’ambito del più ampio contesto dell’analisi del rischio, una possibile conclusione operativa, a cui potrebbe approdare un contribuente “insufficiente” potrebbe essere proprio la decisione di non adeguarsi.

Tale scelta potrà essere assunta unicamente da chi non avesse necessità di godere del regime premiale e ritenesse che i propri risultati Isa, siano frutto di elaborazioni che non sembrano attendibili o quantomeno chiare. Bisogna anche considerare che diversi sono ancora i punti che l’Agenzia, anche con i documenti di prassi, non ha del tutto chiarito.

 

Le annotazioni nelle dichiarazioni

Una conferma in dichiarazione del voto Isa da 1 a 6 (senza adeguamento), potrebbe essere accompagnata dalla “spiegazione” di tale punteggio con la compilazione del campo “note aggiuntive” che, sia per il Mef che per la prassi dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe avere una funzione “giustificatrice” per ogni tipo di anomalia. Le annotazioni, tuttavia, non porrebbero totalmente ed automaticamente il contribuente al riparo da eventuali controlli.

Tale “consiglio”, (arrivato direttamente dal Mef) di annotare le ragioni di una “insufficienza fiscale”, potrebbe essere visto come un modo per uscire da uno stallo sull’avvio di un meccanismo che deve essere modificato e migliorato, situazione dimostrata anche dalla difficoltà da parte dell’Amministrazione finanziaria a dare risposte concrete ai numerosi questi posti dagli operatori.

 

Quadro Normativo

D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (art. 9 bis)

Provvedimento Agenzia Entrate del 10 maggio 2019

Circolare Agenzia delle Entrate n. 17 del 2 agosto 2019

Circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 9 settembre 2019

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