Società professionali senza limitazioni

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La Corte di Giustizia UE - causa C-140/03 - dichiara l'illegittimità della legge greca n.917/79, che contrasta con il principio della libertà di stabilimento dei professionisti di cui all'articolo 43 del Trattato CE. La legge greca censurata si riferisce al divieto di gestire più di un negozio di ottica per gli ottici diplomati. La Corte ha pure ritenuto illegittima, perché in contrasto con il principio della libertà di stabilimento delle società ex articoli 43 e 48 del Trattato CE, l'altra legge greca, n. 2646/98, che pone le seguenti condizioni all'apertura di un negozio di ottica in Grecia: deve trattarsi di una società in nome collettivo o in accomandita; il titolare dell'autorizzazione dev'essere un ottico diplomato e deve detenere almeno il 50% del capitale sociale e partecipare, in eguale misura minima, ai profitti e alle perdite della società; egli non deve partecipare a più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, la cui autorizzazione abbia come titolare un altro ottico diplomato.
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