Sospeso lo stralcio delle mini cartelle per crediti di Cassa Forense

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Sospeso lo stralcio delle mini cartelle per crediti di Cassa Forense

Il Tribunale di Roma ha ritenuto verosimilmente fondata l’azione promossa da Cassa Forense ai fini dell’adempimento, da parte di AdER, dell’incarico di riscossione dei propri crediti previdenziali di importo anche residuo, sino a mille euro, iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in quanto asseritamente sottratti all’ambito applicativo dell’estinzione ope legis di cui all’articolo 4 del convertito Decreto legge n. 119/2018.

Conseguentemente, ha accolto il ricorso d’urgenza (ex articolo 700 c.p.c.) della Cassa, ritenendo attuale e concreto il rischio di rilevanti pregiudizi in capo alla ricorrente, per come dalla stessa lamentati, rischi peraltro nemmeno agevolmente riparabili mediante una futura condanna di AdER al risarcimento monetario.

Sul punto, l’Ente di previdenza privato aveva evidenziato come l’applicazione, nei propri confronti, del suddetto art. 4 del D.l. n. 119/2018 avrebbe determinato un notevole effetto dannoso, comportando non solo una sopravvenienza passiva, non ripianabile con finanziamenti pubblici, di euro 7.147.137,30, ma addirittura l’obbligo per gli enti creditori di rifondere ad AdER le spese delle procedure esecutive già inutilmente promosse per i crediti di cui la norma ha previsto la parziale estinzione.

Prosegue la riscossione dei crediti previdenziali, fissata udienza di comparizione

Per il momento, quindi, il Tribunale, con decreto n. 3665 del 5 marzo 2019, ha deciso di sospendere, per i detti crediti contributivi, la cancellazione automatica sancita dal menzionato articolo 4 del DL n. 119/2018, ovvero lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, fissando, per la comparizione delle parti, nonché per la conferma, modifica o revoca del provvedimento, l’udienza del 20 marzo 2019.

Ciò posto, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate Riscossione di proseguire, nel frattempo, l’adempimento dell’incarico di riscossione, anche con riferimento ai crediti previdenziali della Cassa, iscritti in ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, “in quanto verosimilmente sottratti all’ambito applicativo dell’estinzione ope legis di cui all’art. 4 del d.l. n. 119/2018 conv. con l. n. 136/2018”.

La decisione è stata presa alla luce della considerazione degli indici letterali della nuova misura, degli atti del procedimento di conversione e di un’interpretazione sistematica e coerente con i principi costituzionali, per come espressa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2017, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di una norma che aveva effetti analoghi a quelli contenuti nella disposizione di cui art. 4 citato.

Per contro, il Tribunale capitolino ha ritenuto “non costituzionalmente orientata” l’interpretazione assunta da AdER, secondo cui i crediti estinti ope legis in base al Decreto Legge n. 119/2018, sarebbero anche quelli previdenziali delle Casse di previdenza, trasformate in persone giuridiche private.

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