Sulle cartelle mute uffici ancora sconfitti

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La Commissione tributaria provinciale di Lucca, con la sentenza n. 163/03/07, ribadendo il principio che la sottoscrizione e l’indicazione del responsabile del procedimento sono dati essenziali in una cartella di pagamento, ha respinto la pretesa del Fisco notificata dal concessionario della riscossione con cartella senza tale indicazione. In più, nella pronuncia si precisa che non è sufficiente, per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, l’annotazione prestampata che indica quale responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo il direttore di tale Ufficio o un suo delegato, poiché nulla dice in merito al procedimento di riscossione che si svolge presso il concessionario.

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