Tfr, garanzia a prova di fallimento

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L’Inps, con la circolare n. 53/2007, ha voluto fornire un vademecum ai lavoratori in cui si riassumono le norme vigenti in materia di tutela del lavoratore, circa il diritto a riscuotere le proprie spettanze (Tfr, ultime retribuzioni) in caso di insolvenza del datore di lavoro. I soggetti che possono richiedere l’intervento del Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti tenuti al versamento del contributo che alimenta la gestione (0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali), compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista. In caso di decesso del datore di lavoro l’intervento del Fondo può essere richiesto dagli “aventi diritto” (ai sensi dell’art. .c.) con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Per quanto riguarda, invece, l’intervento del Fondo occorre distinguere il caso in cui il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare, perchè a seconda che il datore ricada nell’ambito di applicazione delle procedure concorsuali o meno cambiano i requisiti richiesti del diritto alle prestazioni del Fondo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione è necessario, dunque, che il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale, un piccolo imprenditore o un imprenditore agricolo.     

Intanto, sono attese per la prossima settimana le istruzioni ufficiali dell’Inps per lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto; mentre sarà , in stretto contatto con il ministero del Lavoro, successivamente, a rispondere ad ogni ulteriore richiesta di chiarimento. Tra i diversi argomenti da approfondire, le istruzioni dell’Istituto previdenziale dovranno spiegare i meccanismi di calcolo del limite della forza lavoro che le imprese dovranno utilizzare per verificare la ricorrenza dell’obbligo al trasloco del Tfr verso il neo Fondo di tesoreria gestito dall’Inps. In virtù delle disposizioni della Finanziaria 2007, infatti, tutte le imprese con almeno 50 addetti saranno costrette a liberarsi del Tfr maturando dal 1° gennaio di quest’anno, dei dipendenti che sceglieranno di conservarlo come retribuzione differita. La verifica del raggiungimento del limite minimo dei 50 addetti si baserà sul numero di giornate lavorative, considerando una media mensile di 26 giorni, da rapportare ad un anno e per i 50 dipendenti, cosa che dà come indicazione un valore di 15.600 giornate.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Tfr, garanzia a prova di fallimento – Leonardi
  • ItaliaOggi, p. 37 – Il tfr all’Inps con 15.600 giornate – Cirioli – Floris

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