Trust salva-ristrutturazione

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Il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Reggio Emilia, in una ordinanza dello scorso 14 maggio, ha disposto la sospensione di un procedimento esecutivo dovuto a ragioni di credito non riguardanti il trust ma i debiti personali del trustee, avanzato da un creditore del disponente-trustee il quale aveva pignorato i beni del trust successivamente alla sua istituzione. Secondo il parere del Giudice, il trust interno costituito nella forma del “trust autodichiarato” secondo la legge di Jersey, è pienamente legittimo e la segregazione dei beni patrimoniali del disponente non li rende passibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente-trustee. L’istituzione del trust è stata realizzata in seguito all’accordo di ristrutturazione di una società in accomandita semplice al fine di proteggere il patrimonio segregato in trust, evitando in tal modo che i creditori estranei all’accordo di ristrutturazione e non vincolati dall’accordo possano vantare diritti di prelazione o agire esecutivamente sul patrimonio dell’accomandatario, provocando il fallimento del negozio tra società debitrice e maggioranza dei creditori. La pronuncia dunque ha reputato il trust uno strumento a garanzia della non dispersione di beni vincolati e di controllo sull’attività del trustee.

 

La decisione assume particolare importanza in quanto giudica legittimo il trust interno ed afferma la liceità del “trust autodichiarato” istituito da un disponente che si  dichiara trustee, ed inoltre dichiara la segregazione dei beni conseguente all’istituzione del trust interno autodichiarato immune da pignoramenti successivi.   

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