30 settembre 2010, scade il termine “eccezionale” per la presentazione dell’istanza di interpello delle società di comodo

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Nella circolare n. 32/E dello scorso 14 giugno, l’agenzia delle Entrate analizza lo sviluppo che negli ultimi anni ha avuto l’istituto dell’interpello in tutte le sue fattispecie, compresa quella per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Il documento ribadisce il potenziamento dell’interpello quel strumento finalizzato a rendere attuale il rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuenti, necessitando così di un preciso quadro normativo.

Riguardo alle società non operative, la circolare 32/E/2010 ha previsto una specifica deroga rispetto ai termini ordinari, valida per il solo periodo d’imposta 2009. Infatti, mentre la regola generale prevede che l’istanza per chiedere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo venga presentata 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, per il solo periodo d’imposta relativo al 2009 vale il principio secondo cui la scadenza per la presentazione dell’interpello viene fissata 90 giorni prima della scadenza entro cui le dichiarazioni si considerano validamente presentate ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del Decreto del presidente della repubblica n. 322/1998.

Dunque, questi sono i termini da rispettare:

- il 3 luglio per le istanze che verranno presentate una volta che la normativa sarà entrata a regime;

- il 30 settembre 2010, in via del tutto eccezionale, solo per il periodo d’imposta 2009, tenuto conto della data di pubblicazione della circolare che ha stabilito che il difetto del requisito della preventività dell’istanza comporta l’inammissibilità dell’interpello, che non riceverà alcuna risposta nel merito neanche a titolo di consulenza giuridica.

Dunque, solo per quest’anno, è da tenere a mente la data del prossimo 30 settembre, quale scadenza per le società commerciali, che non rientrano nei casi di esclusione o di disapplicazione automatica del test di operatività ma che vantano, comunque, circostanze oggettive che impediscono di soddisfare le risultanze del medesimo test, e che quindi possono entro il termine indicato presentare un’istanza di interpello. Nel momento in cui la norma entrerà definitivamente a regime – senza più deroghe – sarà possibile presentare l’istanza (allegando tutti i prospetti e i documenti che comprovino quanto si afferma) almeno entro tre mesi del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ed essa otterrà risposta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nei novanta giorni successivi.

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