Affitto, la “riconsegna” è alla data di separazione

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La Cassazione, con sentenza n. 19691 del 17 luglio scorso, ha precisato che, nel caso in cui a seguito di separazione il Tribunale abbia disposto l'assegnazione della casa al coniuge che non era il precedente conduttore dell'immobile, i sei mesi per chiedere al locatore la restituzione di somme indebitamente corrisposte decorrono dalla data del provvedimento di separazione giudiziale, fatta salva la possibilità, per il coniuge non assegnatario, di dimostrare che l'effettivo rilascio dell'immobile sia avvenuto in data successiva a quella del provvedimento stesso.
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