Agenzie per il lavoro. Svolgimento del collocamento della gente di mare

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Nella "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 26.5.2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2013, che individua i requisiti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il Lavoro.

Innanzitutto, per consentire l'iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro è stata aggiunta la Sub-Sezione III.2 – Intermediazione della gente di mare.

Procedura di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'attività di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro va presentata telematicamente attraverso il portale Cliclavoro.

Le Agenzie per il lavoro già iscritte alle sezioni I e III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione alla Sub-sezione III.2.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

I requisiti richiesti per l'iscrizione alla suddetta Sub-Sezione III.2 sono quelli previsti per l'esercizio dell'attività di intermediazione (art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 276/2003).

Tuttavia, per la specificità dell'attività di intermediazione, svolta con esclusivo riferimento alla gente di mare, non è richiesto il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), ovvero la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio e comunque non inferiore a quattro regioni.
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