Agevolazioni fiscali prima casa: no alla rinuncia del beneficio ottenuto

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Agevolazioni fiscali prima casa: no alla rinuncia del beneficio ottenuto

E' stato confermato, dalla Cassazione, l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato l'imposta di registro ed ipocatastali relativa ad una compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di fruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito del medesimo beneficio per l'acquisto di altro immobile.

Il contribuente si era opposto all'atto impositivo, assumendo, rispetto a detto ultimo immobile, di aver sì trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi, ma di aver continuato ad abitare altrove.

Non avendone diritto, quindi, lo stesso aveva versato all'Agenzia gli importi integrativi dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.

Le Commissioni tributarie, Provinciale e Regionale, avevano respinto il ricorso del contribuente, sul rilievo che l'atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente già dichiarato di possedere i requisiti per il precedente immobile acquistato e non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.

L'interessato aveva impugnato la decisione di appello davanti alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, la violazione del DPR n. 131/86 in tema di decadenza dalle agevolazioni prima casa.

La Cassazione, con sentenza n. 4600 del 14 febbraio 2022, ha giudicato priva di pregio tale specifica doglianza, sottolineando che la normativa richiamata si riferisce al potere dell'amministrazione finanziaria di revocare il beneficio nell'ipotesi di omesso trasferimento da parte del contribuente della residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.

Essa non prevede affatto - ha evidenziato - una decadenza ex lege dall'agevolazione, correlata automaticamente all'indicato presupposto, essendo quest'ultima sempre subordinata all'esercizio del potere dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione di voler fruire del beneficio non revocabile

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina.

Questo, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.

Nel caso esaminato, la dichiarazione abdicativa era stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare per il quale il contribuente aveva fruito del beneficio.

Ciò era avvenuto quando il fatto generatore dell'agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.

A nulla rilevava, in tale contesto, che il contribuente avesse, molti anni dopo, dichiarato di aver illegittimamente usufruito dell'agevolazione e di volervi rinunciare, anche se l'amministrazione aveva accettato i relativi versamenti.

Era assente, difatti, "ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell'operazione, anche sul piano amministrativo".

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