Ai fini delle imposte sul reddito, condizioni oggettive e soggettive “alternative” per la stabile organizzazione all’estero

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Nel risolvere una questione di doppia imposizione riguardante una società svizzera che aveva omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imposte dirette, di cui invece era obbligata in base alla Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, la Corte di cassazione ha rilasciato la sentenza n. 8488 del 2010.

Secondo quanto si legge all’articolo 5 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione di un’impresa in un altro Stato possono essere sia di natura oggettiva (organizzazione produttiva stabile in senso tecnico) che soggettiva (soggetto che agisce per conto dell’impresa).

La Cassazione, riferendosi anche a delle precedenti pronunce della giurisprudenza comunitaria, ha affermato che l’esistenza del duplice presupposto è necessaria per la configurazione di un “centro di attività” stabile ai fini dell’Iva, mentre non è richiesta ai fini dell’imposizione sul reddito, per la quale è configurabile insieme alla stabile organizzazione “materiale", anche quella “soggettiva o personale”. Di conseguenza, non è necessaria la coesistenza di entrambi i requisiti suddetti per qualificare la stabile organizzazione d’impresa in uno Stato straniero e per rendere concreto il presupposto impositivo.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 36 – Stabile organizzazione “alternativa” – De Stefani

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