Aiuti Covid, pronti modello e istruzioni per l'autodichiarazione

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Aiuti Covid, pronti modello e istruzioni per l'autodichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per le imprese che devono comunicare gli aiuti di Stato ricevuti negli ultimi anni di emergenza Covid-19.

L’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti Covid ricevuti deve essere inviata al Fisco entro il 30 giugno 2022.

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono stati definiti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022. Il documento delinea anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

Aiuti Covid e rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato

Il provvedimento diffuso ieri dalle Entrate, completo di modulo, istruzioni e specifiche tecniche, è stato emanato in attuazione del decreto MEF 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2022.

All’articolo 3 del citato decreto è, infatti, sancito che i soggetti beneficiari degli aiuti concessi per far fronte all’emergenza sanitaria presentano all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, cosiddetto Temporary framework.

In caso di ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, l’articolo 4 del DM disciplina le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione volontaria dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o alla sottrazione dello stesso da aiuti successivamente ricevuti, demandando ad un provvedimento agenziale la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Autodichiarazione aiuti Covid, modalità e termini di presentazione

Il provvedimento n. 143438/2022 stabilisce che l’approvato modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere presentato da tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid, i quali dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

Tale autodichiarazione deve essere inviata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

I termini per l’inoltro online vanno da oggi, 28 aprile 2022, e fino al 30 giugno prossimo.

Il canale è quello esclusivamente telematico, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

A seguito della presentazione della Dichiarazione, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni devono inviare l'autodichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare:

  • una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;

  • una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

Aiuti di Stato Covid, superamento dei limiti

Nel caso dalla Dichiarazione dovesse emergere il superamento degli importi di aiuto eccedenti i massimali, il beneficiario degli stessi potrà procedere alla regolarizzazione effettuando i versamenti dell'eccedenza o comunque alla restituzione dell'aiuto, maggiorata degli interessi da recupero, senza l’applicazione di alcuna sanzione.

Si resta in attesa di una successiva risoluzione delle Entrate per l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario.

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Il riversamento volontario dovrà essere effettuato con modello F24; è esclusa la compensazione.

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