Ampliate le ipotesi di procedibilità a querela

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Ampliate le ipotesi di procedibilità a querela

Nella seduta del 2 novembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo sulla disciplina del regime di procedibilità di alcuni reati.

Il provvedimento, unitamente ad altro decreto legislativo in materia di intercettazioni approvato in pari data, è posto in attuazione della Legge n. 103/2017, di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.

L’intervento si sostanzia in un ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte per diversi reati, con l’obiettivo espresso “di migliorare l’efficienza del sistema penale”, favorendo meccanismi di conciliazione per le fattispecie di minore gravità, e, conseguentemente, una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

Reati interessati

Nello specifico, attraverso questo decreto la procedibilità a querela viene estesa ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati, essenzialmente, per il valore privato dell’offesa o per il modesto valore offensivo di quest’ultima.

Si tratta:

  • dei reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata;
  • dei reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

Nel testo, vengono contemplate le ipotesi in cui viene fatta salva la procedibilità d’ufficio ed ossia i casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, in cui ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, in cui il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Per quel che concerne, a seguire, i reati per i quali l’ipotesi di base già preveda la procedibilità a querela, viene ridotta la cerchia delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

Le nuove norme – si legge nel comunicato del Cdm di fine seduta – “fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali”. La repressione penale di un fatto astrattamente offensivo, ossia, viene condizionata alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.

Codice della nautica da diporto, ok definitivo

Oltre ai due testi attuativi della riforma penale, il Consiglio dei ministri, nella medesima seduta, ha approvato, questa volta in via definitiva, un decreto legislativo di revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto.

Nel testo, sono introdotte misure volte al consolidamento della tutela di interessi pubblici generali, come la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione della cultura e dell’educazione marinara.

Contemplate anche azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile e costiero, nonché interventi finalizzati alla semplificazione dei procedimenti amministrativi del diporto nautico.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 3 novembre 2017 - Intercettazioni. Dal Governo, via libera al decreto legislativo – Mattioli

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