Anche il perito di parte è destinatario della comunicazione dei dati dell’interessato

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 13914 del 2 agosto 2012 – anche il consulente di parte nominato dal difensore è da ritenere destinatario determinato della comunicazione dei dati se l'elaborazione delle informazioni da lui eseguita venga comunicata esclusivamente ai destinatari dei dati sensibili forniti dall'interessato; e ciò a prescindere da ogni autorizzazione concessa dal giudice.

L’utilizzo delle informazioni da parte del perito di parte avversaria nell'ambito dell'attività di difesa processuale, dunque, deve essere considerato lecito, sempre che le conclusioni a cui lo stesso giunga vengano diffuse solo nell'ambito dei soggetti del rapporto processuale.

Nella specie, la liceità del trattamento dei dati era da considerare tanto più confermata in considerazione della circostanza che le informazioni su cui il consulente della controparte aveva lavorato erano tratte dal fascicolo processuale e, quindi, precedentemente messe a disposizione dal titolare stesso di quei dati.
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