Apprendistato con Linee guida sulla formazione

Pubblicato il



Parte dell’apprendistato professionalizzante deve essere organizzata dalle Regioni. Ai fini dell'adozione di una disciplina omogenea in tutto il territorio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta, coerentemente con le disposizioni di Legge, le Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (o di mestiere) di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011.

Vi si leggono, quali punti nodali del futuro percorso formativo dei giovani apprendisti:

1. la semplificazione delle procedure per le aziende;
2. tre cicli formativi legati al titolo di studio acquisito;
3. la classificazione delle competenze che il tirocinante acquisisce;
4. infine, l’offerta formativa dell’apprendistato professionalizzante, obbligatoria e disciplinata dalle Regioni.

Con le Linee guida viene fornita una cornice omogenea e uniforme, a livello nazionale, sulle iniziative formative realizzate territorialmente dalle Regioni. Nel testo è indicato il limite del 50% di risorse pubbliche disponibili (ripartite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) su ciascun territorio, per la predisposizione dell'offerta formativa necessaria ad acquisire le “competenze di base e trasversali”.

In generale, tra le regole dettate, vi sono le modalità di svolgimento, allargate alla formazione a distanza, e la decorrenza, fatta coincidere di norma con la fase iniziale del contratto.

Entrano nelle regole le novità del decreto Giovannini: il piano formativo individuale è obbligatorio solo per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche (formazione professionalizzante) e la qualifica professionale a fini contrattuali acquisita con la formazione va registrata in un documento con i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino.

Si registra, infine, per le imprese che non si avvalgono dell'offerta pubblica, la possibilità di poter erogare direttamente la formazione se dispongono di “standard minimi” ad hoc.

DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE

Secondo il TU, la formazione di competenza regionale non può durare più di 40 ore annue, ma la Conferenza Stato-Regioni ha rimodulato il tetto distinguendo che, nei tre anni dell'intero periodo di apprendistato:

- gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria, devono effettuare 120 ore di formazione;

- gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma devono accumulare 80 ore di formazione;

- gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente possono fermarsi a 40 ore totali. 

n.b. - Se l’apprendista ha già completato, in precedenti contratti, uno o più moduli formativi, può essere prevista una riduzione oraria del percorso formativo.

COMPETENZE

Il documento dettaglia poi spettanze e competenze che possono essere oggetto di apprendistato, che sono:

a. adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
b. organizzazione e qualità aziendale;
c. relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
d. diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
e. competenze di base e trasversali;
f. competenza digitale;
g. competenze sociali e civiche;
h. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
i. elementi di base della professione/mestiere.

OFFERTA FORMATIVA


Come accennato più sopra, alle imprese è consentito di avvalersi dell’offerta formativa pubblica o di organizzarla in proprio. Se sarà l'azienda a voler garantire l'offerta formativa di base, occorrerà che l'impresa risponda a specifici requisiti di qualità, in relazione ai luoghi e in relazione ai docenti.

Tra gli standard minimi ad essa richiesti vi è, infatti, quello di disporre di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi (la formazione si realizza, infatti, in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati); anche di disporre di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

L’impresa deve registrare la formazione effettuata sull’apposito libretto formativo del cittadino, specificando, tra l’altro, la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. In mancanza del libretto formativo, bisogna predisporre un documento che ne abbia i contenuti minimi (fissati dal decreto del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2005, con titolo: “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”), quindi generalità dell’apprendista, descrizione dei contenuti e delle attività svolte.

L’impresa può utilizzare i moduli che prevede il contratto collettivo applicato all’apprendista.

Le realtà imprenditoriali con sedi in più Regioni, potranno scegliere l’offerta formativa della Regione in cui è la sede legale o avvalersi di quella pubblica delle Regioni in cui sono le sedi operative.

Le Regioni devono recepire le linee guida entro sei mesi dalla loro approvazione, quindi entro il 20 agosto 2014. Nel frattempo, viene istituito un gruppo tecnico al Ministero del Lavoro con una serie di compiti, fra cui la definizione di eventuali piattaforme comuni, l’individuazione di costi standard, l’articolazione dei moduli per certificare le competenze.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito