Assegnazione agevolata, nuova opportunità dalla legge di bilancio
Pubblicato il 12 marzo 2026
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La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 35-41, L. 199/2025) ha riproposto la disposizione agevolativa che consente l’assegnazione agevolata ai soci di taluni beni (beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell’attività dell’impresa). L’agevolazione concerne la facoltà della società di assegnare beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% (ovvero pari al 10,5% per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione).
L’assegnazione agevolata, in particolare, è concessa a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025, ovvero che siano stati iscritti entro il 31.01.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025. Resta possibile utilizzare il valore catastale degli immobili, in luogo del valore normale, sia per la determinazione delle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, sia per la fiscalità del socio.
E’ possibile beneficiare della disciplina in esame anche nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e provveda a liberarsene assegnando definitivamente il bene al socio.
Sul piano operativo, le società che si avvalgono delle disposizioni della norma agevolativa devono versare:
- il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2026;
- la restante parte (40%) entro il 30.11.2026.
Ove non siano approvati nuovi codici tributo, le imposte devono essere versate con i seguenti codici:
- “1836”: per l’imposta sostitutiva dell’8% o 10,5% sulle plusvalenze che emergono per l’assegnazione;
- “1837”: per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.
Detti codici vanno riportati nella sezione “Erario” dell’F24, indicando, quale “anno di riferimento” quello cui si riferisce il versamento per le operazioni poste in essere. Il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla società risulta “definitivo e liberatorio” per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.
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