Assegno di inclusione, definite dal Ministero le condizioni di svantaggio

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Assegno di inclusione, definite dal Ministero le condizioni di svantaggio

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023 sono state definiti gli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio di cui al comma 5 dell’articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023, di attuazione dell’Assegno di Inclusione, per la cui trattazione si rinvia all’articolo Assegno di inclusione, al via le domande. I chiarimenti (con la Video Guida)".

Si tratta peraltro di una prima delineazione sommaria che, in esito al primo periodo di attuazione, andrà ulteriormente specificata.

Nozione di condizione di svantaggio

Tra i beneficiari dell’Assegno di inclusione rientrano, ex art. 3 del D.M. del 13 dicembre 2023, anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Si definiscono quindi in condizione di svantaggio, ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, le seguenti categorie:

  • persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale pari ad almeno il 46% che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, o inserite in percorsi assistenziali integrati;
  • persone con dipendenze patologiche o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’inserimento nei centri antiviolenza o case rifugio;
  • persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
  • persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa, in carico ai servizi sociali;
  • persone senza dimora in condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
  • persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, sono ospiti di strutture per persone senza dimora, sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
  • persone di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

Certificazione della condizione di svantaggio e presa in carico del beneficiario

La presa in carico del beneficiario dell’Assegno di inclusione deve essere precedente alla presentazione della domanda e deve prevedere il percorso finalizzato all’accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.

Anche la condizione di svantaggio, e il conseguente inserimento in programmi di assistenza sociale, sanitaria e/o sociosanitaria, devono essere certificati dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di inclusione.

Se nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della certificazione specificando l’amministrazione che l’ha rilasciata, il numero identificativo, ove disponibile, e la decorrenza della stessa.

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